Inammissibile il ricorso sulla validità del metodo enzimatico per l’alcolemia (Cass. pen. Sez. VII n. 7224 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue per l’accertamento del tasso alcolemico, lasciando al personale medico la libertà di scegliere il metodo, purché scientificamente corretto. È dunque inammissibile la censura che, senza specifica critica della motivazione, contesti la validità del metodo enzimatico utilizzato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolveva l’imputato per uno dei reati contestati perché il fatto non sussiste e lo condannava per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rideterminando la pena in un anno di arresto e tremila euro di ammenda. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, contestando la dubbia validità del metodo enzimatico impiegato per l’accertamento del tasso alcolemico, e lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che esso riproduce profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Nel merito della doglianza, i giudici di legittimità hanno confermato che la Corte territoriale ha correttamente disatteso le prospettazioni difensive sulla dubbia validità del metodo enzimatico. Il codice della strada e il regolamento non prescrivono alcuna modalità specifica di analisi del sangue, rimettendo al personale medico la libertà di scelta del metodo, purché scientificamente corretto.

Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte, richiamata nei precedenti Sez. 4 n. 48637 del 11/10/2022, Rv. 283928, Sez. 4 n. 8165 del 13/02/2020, Rv. 278969 e Sez. 4 n. 6497 del 09/01/2018, Rv. 272600.

Quanto al secondo motivo, relativo al trattamento punitivo, la Corte ha osservato che esso è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di appello aveva negato le attenuanti generiche in ragione dell’assenza, al di fuori della mera incensuratezza, di elementi positivi valutabili.

La Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza, come confermato dai precedenti Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 e Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610.

Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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