Accertamento per adesione non vincola il giudice penale sul profitto confiscabile (Cass. pen. Sez. III n. 13190 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale, nell’adozione e nel mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario, non è vincolato alla quantificazione dell’imposta evasa risultante dall’accertamento per adesione perfezionatosi con l’amministrazione finanziaria. L’art. 20 d.lgs. n. 74/2000, sancendo l’autonomia del processo penale da quello amministrativo, consente al giudice di discostarsi da tale quantificazione sulla scorta di elementi di fatto, purché sorregga la propria valutazione con congrua motivazione. La confisca diretta o di valore non è esclusa dall’impegno rateale di pagamento assunto dal contribuente: la locuzione “non opera” di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 produce effetti solo al verificarsi dell’evento futuro e incerto del mancato pagamento.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, della somma di oltre 147.000 euro, corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000. All’indagato, esercente attività professionale, era contestata l’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi attivi inferiori a quelli effettivi, mediante un software ideato per gestire una doppia contabilità, ufficiale e occulta.
Avverso il provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, contestando la ricostruzione del reddito imponibile, il mancato superamento della soglia di punibilità in ragione dell’accertamento per adesione intervenuto e l’insussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte ha preliminarmente rilevato la manifesta infondatezza del secondo motivo, volto a sostenere che l’accertamento per adesione intervenuto con l’amministrazione finanziaria avesse escluso il superamento della soglia di punibilità. La definizione concordata opera su un piano meramente amministrativo, del tutto diverso da quello penale, e costituisce per il contribuente una condizione di maggiore favore.
L’autonomia del processo penale da quello amministrativo, sancita dall’art. 20 d.lgs. n. 74/2000, vale anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta evasa per l’adozione e il mantenimento della misura cautelare. Il giudice penale può dunque discostarsi dalla quantificazione del profitto risultante dagli accordi conciliativi con l’Agenzia delle entrate, purché l’esercizio di tale autonomo potere sia supportato da congrua motivazione. Nel caso di specie il Tribunale aveva evidenziato come la richiesta di adesione si basasse su costi “in nero” non suffragati da alcun accertamento effettivo.
Passando al primo motivo, la Corte ha ribadito che alla ricostruzione del reddito concorrono anche le spese e i componenti negativi, ma solo se certi o obiettivamente determinabili, ai sensi dell’art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, non potendo essere presunti. Spetta all’imputato che lamenti la mancata deduzione provarne l’esistenza, secondo gli artt. 187 e 190 cod. proc. pen., o quantomeno allegare elementi dai quali inferirne la sussistenza. La polizia giudiziaria si era limitata a considerare i soli costi documentati, scelta compiutamente motivata dalla natura professionale dell’attività.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la confisca, così come il sequestro preventivo ad essa preordinato, può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo effetti solo ove si verifichi il mancato versamento. Solo l’integrale pagamento del debito tributario può condurre alla non operatività della confisca, essendo insufficiente la mera ammissione al piano rateale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.