Prescrizione e poteri del giudice dell’esecuzione sul giudicato parziale (Cass. pen. Sez. I n. 6069 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione quando la relativa questione sia già stata devoluta alla cognizione dei giudici dell’impugnazione e da questi decisa, poiché i suoi poteri trovano un limite nelle statuizioni adottate dal giudice della cognizione. L’incidente di esecuzione non è un mezzo di impugnazione ulteriore e non può divenire sede di verifica della correttezza, in fatto e in diritto, della decisione divenuta irrevocabile. Il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti contenuto e limiti non si estende fino a una nuova valutazione di merito sugli elementi già considerati, anche erroneamente, dal giudice della cognizione. Ne consegue l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., dell’istanza che miri a una sostanziale rivisitazione di quella decisione.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo dichiararsi inefficace il titolo esecutivo in relazione a un capo dell’imputazione oggetto di sentenza definitiva. Sosteneva che, a seguito del giudizio di rinvio che aveva escluso la sussistenza di una circostanza aggravante, il reato contestato in quel capo sarebbe dovuto essere dichiarato prescritto.

La Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza. Rilevava che la questione sulla prescrizione era già stata oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione, che l’aveva respinta, e da ultimo della Cassazione, che aveva rigettato il ricorso sul punto: il dictum era quindi coperto dal giudicato e il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di intervenire. Avverso il provvedimento l’interessato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’ambito delle attribuzioni del giudice dell’esecuzione, stabilito dal codice di rito. Tra esse non rientra il potere generale di accertare ed esprimere l’esatto contenuto di un giudicato, pur equivoco, non essendo ipotizzabile che a quella fase sia riconosciuta la funzione di rendere un’interpretazione autentica dei provvedimenti divenuti irrevocabili.

Il potere-dovere di interpretare il giudicato può e deve essere esercitato dal giudice ai fini dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, in diretta strumentalità con una delle attribuzioni tipiche allo stesso riconosciute. In tal senso la giurisprudenza di legittimità, richiamata con Sez. 1 n. 14984 del 2019 e Sez. 1 n. 36 del 1996, ammette che il giudice pervenga a ricavare dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, quando ciò sia necessario per finalità esecutive.

Tale potere non può però estendersi fino a una nuova e diversa valutazione di merito sugli elementi già considerati, anche erroneamente, dal giudice della cognizione, come chiarito da Sez. Un. n. 42858 del 2014. L’incidente di esecuzione non è e non può diventare un mezzo di impugnazione ulteriore, deputato a verificare la correttezza della decisione ormai irrevocabile. Si ribadisce così il principio, espresso da Sez. 1 n. 43268 del 2018, per cui in sede esecutiva il giudice non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, quando la relativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici dell’impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non può verificare la correttezza della soluzione adottata dal giudice della cognizione e dichiarare ora per allora l’estinzione del reato, quand’anche intervenuta prima della sentenza di appello. La Corte di cassazione, in sede di impugnazione del giudizio di rinvio, era già stata investita della questione e l’aveva risolta nel senso che l’annullamento parziale limitato a una circostanza aggravante importa la formazione del giudicato sulla affermazione di responsabilità, con inoperatività della prescrizione nel giudizio di rinvio, secondo Sez. Un. n. 3423 del 2020. Difettano dunque i presupposti tipici per adire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.: in caso di errore si sarebbe dovuto ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione ovvero, divenuta irrevocabile la sentenza, al ricorso straordinario o alla revisione.

Quanto alla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., essa è irrilevante prima ancora che manifestamente infondata: ciò che assume rilievo non è la portata della norma in sede di annullamento con rinvio, ma il fatto che si sia formato il giudicato, che esclude alla radice il potere di intervento del giudice dell’esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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