Ricorso inammissibile se ripropone censure di merito senza confronto con motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 24918 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre i rilievi già dedotti in appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata. Il vizio di motivazione è deducibile solo in presenza di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Un imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 04/11/2025, che ne aveva confermato la responsabilità per i reati di danneggiamento e lesioni personali. Il ricorso articola due motivi: il primo censura il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie; il secondo denuncia la violazione di legge sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il primo motivo, pur articolato in quattro profili, è inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già prospettate in appello e compiutamente disattese dal giudice territoriale. Le censure non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata e mirano a prefigurare una diversa lettura delle emergenze probatorie, risultando estranee al sindacato di legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000 e da Sez. II n. 9106 del 12/02/2021.

La Corte di merito, osserva il Collegio, ha indicato in modo specifico le ragioni della responsabilità per entrambi i reati, individuando nella certificazione medica in atti un riscontro oggettivo alla narrazione della persona offesa, di cui valorizza credibilità e attendibilità intrinseca. In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la condanna per lesioni personali che valorizzi un certificato medico frutto di accertamento diretto, redatto in epoca temporalmente prossima ai fatti, secondo Sez. V n. 15254 del 28/10/2021.

Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., come affermato da Sez. II n. 36104 del 27/04/2017. Il rilievo sulla pretesa immotivata divergenza dal minimo edittale è privo di pregio, poiché non tiene conto dell’aumento conseguente alla continuazione con il reato di danneggiamento.

Il Collegio ribadisce infine che, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, secondo Sez. III n. 2233 del 17/06/2021. Nella specie l’onere argomentativo risulta assolto con il richiamo al contesto dei fatti — significativi di particolare aggressività per futili motivi — e all’insussistenza di elementi di positiva valutazione. Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *