Delinquenza abituale valutata al momento dell’ordinanza, irrilevante il tempo risalente dei precedenti (Cass. pen. Sez. I n. 6071 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale funzionale alla dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 103 cod. pen. deve essere riferito al momento in cui viene adottata l’ordinanza impugnata. Il riferimento ai precedenti penali e ai carichi pendenti costituisce base logica e coerente della valutazione, anche quando i reati posti a fondamento siano risalenti nel tempo, ove risulti dimostrata l’attualità della pericolosità. La circostanza che il soggetto sia sottoposto agli arresti domiciliari anziché alla custodia cautelare in carcere non esclude di per sé la pericolosità, poiché la scelta della misura gradata attiene alle specifiche esigenze cautelari e non alla situazione personale complessiva del soggetto.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato il ricorrente delinquente abituale e ha disposto nei suoi confronti la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di anni due. Il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 18.09.2024, ha respinto l’impugnazione proposta dall’interessato.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale, limitando l’analisi alle risultanze del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, avrebbe omesso di considerare gli elementi prodotti con memoria e allegati, dai quali risultano le attuali condizioni di vita e familiari idonee a incidere sull’attualità della pericolosità. I reati posti a fondamento della dichiarazione di abitualità, inoltre, sarebbero risalenti nel tempo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nell’unico motivo la difesa aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione degli elementi indicati con la memoria, che sarebbero stati tali da escludere i presupposti di cui all’art. 103 cod. pen.
Secondo la Corte, la doglianza, pur formulata nei termini della violazione di legge, si riferisce in realtà alla logicità e completezza della motivazione ed è manifestamente infondata. Le censure si rivolgono a confutare in termini generici il giudizio di pericolosità sociale, che risulta invece oggetto di corretta valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza, il quale ha fatto riferimento ai precedenti penali e ai carichi pendenti.
La Corte richiama il principio per cui il giudizio di cui all’art. 103 cod. pen. deve essere riferito al momento in cui viene adottata l’ordinanza impugnata (Sez. I n. 8862 del 02.02.2022, Bergamin, Rv. 282765). Su questa base, la conclusione del Tribunale — fondata sul riferimento ai periodi di carcerazione e a un ulteriore episodio di rapina — risulta logica e coerente e supera le critiche relative al tempo risalente dei precedenti, in virtù di una detenzione domiciliare in atto.
Sotto altro profilo, come evidenziato dal Procuratore generale, non vi è illogicità nella dichiarazione di delinquenza abituale per un soggetto collocato agli arresti domiciliari anziché in custodia cautelare in carcere. L’applicazione della misura gradata non comporta di per sé alcuna esclusione della pericolosità, poiché la scelta degli arresti domiciliari concerne le specifiche esigenze cautelari e non la situazione personale e complessiva del soggetto, che deve essere verificata dal giudice della sorveglianza ai fini della dichiarazione di abitualità ex art. 103 cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Cost. n. 186 del 13.06.2000).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 103 c.p. – Abitualità ritenuta dal giudice
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso