Prescrizione e proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.: constatazione ictu oculi (Cass. pen. Sez. VII n. 25612 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione richiesta appartiene al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, e non a quello di apprezzamento, risultando perciò incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso che solleciti una rilettura delle emergenze istruttorie già valutate in doppia conforme.
Il Fatto
La Corte di appello dichiarava inammissibile l’appello proposto da un imputato avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale, confermandola invece nei confronti di un altro coimputato. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, contestando la mancata declaratoria di proscioglimento dai reati ascritti, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nonostante l’intervenuta prescrizione degli stessi. La difesa aveva depositato memoria prima dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, che si era pronunciata sulla medesima questione, contiene una motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e dunque non censurabile. Il ricorrente chiede in realtà una rilettura delle emergenze istruttorie, testimoniali e documentali, già valutate dai giudici di merito in doppia conforme: operazione evidentemente preclusa in sede di legittimità.
La Corte richiama i principi espressi con la sentenza n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, l’assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è consentita solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione del giudice appartiene allora al concetto di constatazione, percezione immediata, e non a quello di apprezzamento, risultando incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento.
Applicando tale principio, la sentenza di appello ha escluso che gli elementi valorizzati dalla difesa avessero quei caratteri, con valutazioni in fatto non sindacabili in cassazione. Le testimonianze dirette a provare l’assenza di modifiche volumetriche non erano affatto lineari, emergendo peraltro prove di segno diverso. Quanto alla legittimità dell’intervento di demolizione, qualificato come ristrutturazione consentita, le rilevazioni effettuate in concreto non risultavano univoche né autoevidenti.
Il provvedimento di compatibilità paesaggistica emesso dal Comune non era idoneo di per sé a estinguere il reato, dovendo il giudice verificare in concreto la sussistenza dei presupposti sananti, esclusa dal Tribunale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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