Revoca della sospensione condizionale per inadempimento della provvisionale (Cass. pen. Sez. I n. 20370 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato adempimento, entro il termine fissato con la sentenza di condanna, dell’obbligo cui è subordinata la concessione del beneficio determina la revoca della sospensione condizionale della pena, che opera di diritto. La revoca è impedita unicamente dalla sopravvenuta impossibilità di adempiere non dipendente da atto volontario. L’assoluta impossibilità di adempiere deve essere allegata e compiutamente dimostrata dalla condannata, e il Giudice dell’esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive, svolgendo gli opportuni accertamenti a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Il termine per l’adempimento costituisce elemento essenziale della concessione del beneficio, in forza del principio di obbligatorietà ed effettività della pena. La documentazione reddituale riferita a epoca diversa da quella dell’inadempimento non prova l’impossibilità oggettiva.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2018, la condannata era stata riconosciuta responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. e condannata alla pena di un anno e due mesi di reclusione. La sospensione condizionale, concessa ex art. 165 cod. pen., era stata subordinata al pagamento di una provvisionale di euro tremila entro sei mesi dall’irrevocabilità.

Il pagamento non era intervenuto entro il termine, scaduto il 23 settembre 2018, e l’inadempimento si era protratto almeno fino al maggio 2024. Il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 settembre 2025, ha revocato il beneficio a norma dell’art. 168, primo comma, cod. pen., escludendo che la documentazione prodotta dimostrasse l’assoluta impossibilità di adempiere. La condannata ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dal principio espresso da Sezioni Unite n. 37503 del 2022: la sentenza irrevocabile conteneva l’espressa statuizione di un termine per l’adempimento delle obbligazioni civili, fissato in sei mesi dal passaggio in giudicato, quale condizione per fruire del beneficio. Non è contestato che nessun adempimento sia intervenuto entro quel termine né successivamente, fino al maggio 2024.

Il mancato adempimento entro il termine dell’obbligo cui è subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. determina la revoca, che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Il termine, in forza del principio di obbligatorietà ed effettività della pena, è elemento essenziale della concessione del beneficio e deve essere rispettato a pena di revoca in sede esecutiva.

La Corte affronta poi la questione dell’assoluta impossibilità di adempiere. Il Giudice dell’esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive su tale impossibilità, svolgendo gli opportuni accertamenti ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Nel caso concreto l’ordinanza, sebbene sintetica, resiste al vaglio: la documentazione reddituale prodotta non è idonea a provare l’impossibilità, perché riferita alle condizioni economiche attuali e non al momento in cui il termine era inutilmente decorso.

La difesa aveva dedotto l’indigenza e le condizioni di salute solo dopo l’ampia scadenza del termine e dopo l’avvio dell’incidente di esecuzione. La condannata non si è attivata per concordare una dilazione del pagamento, pur deducendo la mancata conoscenza effettiva della condanna. Quanto al giudizio in assenza, non è denunciata alcuna irrituale dichiarazione: la dichiarazione risulta formalmente regolare e il procedimento è stato seguito da un difensore di ufficio. Le condizioni di salute, per stessa allegazione, coprono un periodo non completo rispetto all’inadempimento protrattosi sino al 2024 e non risultano aver inciso economicamente al punto da rendere impossibile l’adempimento anche rateale. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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