Riconoscimento di sentenza estera: interprete all’alcoltest non è standard UE (Cass. pen. Sez. VI n. 27231 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, ai fini del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, di una sentenza penale emessa da altro Stato membro non può essere rifiutato per la mancata assistenza di un interprete durante un atto urgente di polizia, quale l’alcoltest. L’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2016 enuncia in modo tassativo i motivi di rifiuto e non contempla tale omissione, né l’art. 1 dello stesso decreto può essere letto come clausola generale di rifiuto per contrasto con i diritti fondamentali. In un settore di integrale armonizzazione, gli standard di tutela sono quelli del diritto dell’Unione, e il diritto all’interprete garantito dall’art. 2 della direttiva 2010/64/UE non si estende agli accertamenti di polizia urgenti. È inammissibile, infine, il motivo di ricorso per vizi di motivazione, poiché l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2016, richiamando l’art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammette il ricorso solo per violazione di legge.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha riconosciuto, ai fini del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, la sentenza con cui il Tribunale di Odorheiu Secuiesc (Romania) ha condannato un cittadino italiano alla pena di nove mesi di reclusione, con sospensione condizionale sotto sorveglianza e applicazione della libertà vigilata, per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha censurato l’inosservanza degli artt. 1 e 13 del d.lgs. n. 38 del 2016 e dell’art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per essere stata la mancata assistenza di un interprete all’atto del controllo di polizia considerata obiezione di merito e, dunque, inammissibile. Con il secondo ha eccepito la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, per connessione, e li ritiene infondati. Il d.lgs. n. 38 del 2016 attua la decisione quadro 2008/947/GAI, volta a estendere tra gli Stati membri il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all’esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, in un comune spazio di giustizia basato sulla fiducia reciproca.
L’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2016 enuncia tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e tra essi non figura la mancata assistenza di un interprete durante operazioni di polizia urgenti, quali l’esecuzione di un alcoltest. L’art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, è inconferente, perché appartiene alla disciplina generale del riconoscimento della sentenza penale estera e non può essere traposto nella distinta trama sistematica del d.lgs. n. 38 del 2016.
Quanto all’art. 1 del d.lgs. n. 38 del 2016, il Collegio esclude che esso introduca una clausola generale di rifiuto, in aggiunta all’elenco tassativo dell’art. 13, per contrasto con i diritti fondamentali. Richiamando l’ordinanza n. 216 del 2021 della Corte costituzionale, resa sull’art. 2 della legge n. 69 del 2005, si afferma che spetta in primo luogo al diritto dell’Unione stabilire gli standard di tutela dei diritti fondamentali nelle materie oggetto di integrale armonizzazione. È precluso agli Stati membri condizionare l’attuazione del diritto dell’Unione al rispetto di standard puramente nazionali, laddove ciò comprometta il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.
Su questa base, l’assistenza di un interprete a un atto urgente di polizia non rientra nello standard di tutela garantito dall’Unione. L’art. 2 della direttiva 2010/64/UE riconosce il diritto all’interprete nei procedimenti dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia e le udienze, ma non anche nel compimento di accertamenti di polizia urgenti. Neppure la Convenzione Edu, pur esigendo l’assistenza linguistica nella fase investigativa salvo ragioni stringenti, impone di differire un accertamento urgente di una situazione transitoria e mutevole come lo stato di ebbrezza alcolica in attesa del reperimento di un interprete. Il diritto all’interprete durante l’alcoltest non è del resto garantito nemmeno dall’ordinamento italiano, come precisato da Sez. 4, n. 22081 del 2019, Turcu.
Infine, i vizi di motivazione sono inammissibili: l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2016, richiamando l’art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti della Corte di appello solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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