Rapina e attenuante del danno di speciale tenuità: no alla rivalutazione probatoria (Cass. pen. Sez. VII n. 12932 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio. Non rileva soltanto il valore in sé della cosa sottratta, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa a causa del reato. La natura plurioffensiva del delitto impone di valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della libertà e dell’integrità fisica e morale della persona aggredita. Solo se la valutazione complessiva del pregiudizio è di speciale tenuità può farsi luogo all’attenuante, con apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici. Non è consentito in Cassazione prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di rapina; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 01.10.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo, con cui la difesa contesta l’affermazione sulla penale responsabilità e l’insussistenza dell’elemento soggettivo, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità. Non è ammesso prospettare doglianze volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Alla Corte di cassazione è preclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del merito attraverso una diversa lettura, sia pure in ipotesi anch’essa logica, dei dati processuali.
Nel caso concreto, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, le ragioni del loro convincimento, anche alla luce dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei plurimi riscontri indicati. Il motivo è dunque non sindacabile in questa sede.
Il secondo motivo, relativo all’attenuante dell’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte ribadisce il principio secondo cui l’attenuante presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; non rileva la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico. Con specifico riferimento alla rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico: occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto.
Il terzo motivo, sull’eccessività della pena, è parimenti formulato in termini non consentiti. La graduazione della pena sfugge al sindacato di legittimità quando è sorretta da sufficiente motivazione e non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. L’onere argomentativo del giudice può ritenersi assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. o mediante espressioni quali “pena congrua”, non essendo necessaria una specifica motivazione quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale. I giudici del merito hanno correttamente argomentato sulla congruità della pena.
Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena