Ricettazione lieve e non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 160 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. postula la positiva valutazione di tutti i criteri previsti dal primo comma, i quali operano in senso cumulativo ai fini del riconoscimento dell’istituto. Essi sono invece alternativi quanto al diniego: è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo di essi per precludere la non punibilità. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la dettagliata disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. La natura esigua del danno o del pericolo non va confusa con l’ipotesi lieve del reato che attenua la fattispecie senza escluderne l’offensività.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione, con riconoscimento della ipotesi lieve di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. La Corte di appello, confermando la condanna, ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente assume che, una volta riconosciuta l’ipotesi lieve del reato, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso e lo ritiene manifestamente infondato. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. Non è necessaria la dettagliata disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

I criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego. L’applicazione dell’istituto è dunque preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 55107 del 08.11.2018 e Sez. 3 n. 34151 del 18.06.2018.

Su queste basi, la motivazione della Corte territoriale risulta immune da vizi. Il giudice di merito ha escluso l’istituto facendo riferimento alle modalità della condotta, al particolare allarme sociale, a un dolo di particolare intensità, all’entità del danno non esiguo, alla non episodicità del fatto e alla maggiore proclività a delinquere del ricorrente. Si tratta di un giudizio tipicamente di merito, insindacabile nel suo apprezzamento complessivo.

La Corte affronta poi il profilo di pretesa contraddittorietà tra l’esclusione della non punibilità e il riconoscimento dell’ipotesi attenuata. Rileva che si tratta di due istituti differenti, subordinati a presupposti e ad apprezzamenti distinti. Richiama il principio secondo cui la natura esigua del danno o del pericolo concorre a rendere non punibile un fatto comunque offensivo, ma non può essere confusa con le ipotesi di speciale o lieve entità che attenuano il reato senza escluderne l’offensività. Sul punto cita Sez. 3 n. 17184 del 14.10.2015 e Sez. 1 n. 51261 del 07.03.2017. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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