Ricorso inammissibile per motivi solo reiterativi delle doglianze d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35542 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Le censure così formulate sono non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. A ciò si aggiunge l’autonomo profilo di inammissibilità costituito dal mancato confronto con la ratio decidendi della pronuncia gravata. In ipotesi di doppia conforme, il giudice di legittimità non sindaca la valutazione dell’elemento soggettivo quando la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 18.02.2025, ha confermato la condanna di una donna per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio. Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione.

La ricorrente lamentava in particolare che la responsabilità fosse stata affermata sull’elemento soggettivo in via presuntiva, sulla sola base della residenza nell’immobile; contestava la configurabilità delle aggravanti e la conseguente procedibilità; censurava l’affermazione della recidiva e il bilanciamento delle attenuanti generiche, con condanna a pena ritenuta sproporzionata.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il raffronto con i motivi d’appello — diffusamente esplicitati nella sentenza impugnata — mostra che le censure, pur prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, si fondano su doglianze che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte territoriale.

Trattasi, osserva la Corte, di censure non specifiche ma soltanto apparenti, poiché non assolvono la funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso. A tale profilo fondante si aggiungono ulteriori e autonomi motivi d’inammissibilità, derivanti dal mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza gravata. Sul punto il Collegio richiama i principi espressi dalla Sez. U n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01, in materia di motivi d’appello ma rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione, nonché da Sez. 4 n. 19364 del 14.03.2024, Della Fazio, Rv. 286468-01, e Sez. 6 n. 8700 del 21.01.2013, Leonardo, Rv. 254584-01.

Nel merito, i giudici di merito — in ipotesi di doppia conforme — hanno ritenuto sussistente l’elemento soggettivo non in via presuntiva né in forza della sola residenza, bensì con motivazione coerente e non manifestamente illogica, all’esito della valutazione di plurime circostanze fattuali. Tra queste, l’insussistenza di regolare fornitura di energia elettrica, l’alimentazione del solo tramite l’allaccio abusivo, l’abitazione concretamente occupata e la mancanza di pagamenti del servizio. La Corte ha inoltre ritenuto correttamente accertato il furto aggravato, con conseguente procedibilità d’ufficio in ragione della destinazione a pubblico servizio, richiamando Sez. 5 n. 24592 del 30.04.2021, dep. 2022, Bellofiore, Rv. 281440-01, e Sez. 4 n. 48592 del 07.11.2023, Macrì, Rv. 285422-01.

Quanto alla recidiva, essa è stata affermata in forza della perdurante inclinazione al delitto, argomentata dalla condotta tenuta per anni e dalla pluralità dei precedenti penali. La pena — sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, poi ridotti per il rito — è sostanzialmente prossima al minimo edittale, con bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., richiamando Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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