Amministratore di diritto prestanome e dolo nei reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 35031 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei delitti tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74/2000 il dolo specifico dell’amministratore di diritto che rivesta la posizione di mero prestanome può essere desunto dal complesso dei rapporti tra questi e l’amministratore di fatto. Assumono valenza decisiva la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità da parte del prestanome. La generica consapevolezza delle attività compiute dalla società tramite l’amministratore di fatto, anche se non riferita alle singole operazioni, è sufficiente a integrare il dolo, diretto o eventuale. Il motivo di ricorso che, sotto le spoglie del vizio di motivazione o della violazione di legge processuale, proponga una diversa lettura delle risultanze dibattimentali è inammissibile, perché declinato in fatto. Parimenti inammissibile è il motivo meramente contestativo e ripropositivo dei motivi di appello, che non si confronti con la motivazione resa dal giudice del gravame.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 3 ottobre 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 13 maggio 2022 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, comminando la pena di anni uno di reclusione, oltre alle pene accessorie e alle spese di giustizia.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, reiterativo del secondo motivo di gravame. Deducendo la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione, sosteneva di essere mero amministratore di fatto e di non aver potuto esercitare alcun potere di ingerenza nella gestione sociale, con conseguente assenza del dolo richiesto dalla fattispecie.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un triplice ordine di rilievi. Anzitutto il motivo è declinato in fatto: non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., pur in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), per censurare l’erronea valutazione delle prove. I limiti fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati invocando la lettera c) della medesima disposizione, che consente di dolersi solo dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. La qualificazione del vizio come error in iudicando ex lett. b) non giova, poiché tale previsione riguarda la sola errata applicazione della legge sostanziale.

In secondo luogo il ricorso è inammissibile perché meramente contestativo e ripropositivo dei motivi di appello, senza confronto con la motivazione della Corte territoriale. Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, la Corte ricorda che i motivi di impugnazione sono affetti da genericità estrinseca quando difettino della correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, che l’atto di impugnazione non può ignorare.

Nel merito la doglianza è comunque manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione sul giudizio di responsabilità dell’imputato, amministratore di diritto, e sulla sussistenza del dolo, diretto o eventuale. La Corte ribadisce l’orientamento costante: la prova del dolo specifico in capo all’amministratore di diritto prestanome si desume dal complesso dei rapporti con l’amministratore di fatto, assumendo valenza decisiva la macroscopica illegalità dell’attività e la consapevolezza di essa. Richiama sul punto Sez. VI n. 15772 del 2025 e Sez. III n. 2570 del 2018.

Nella specie gli argomenti si traggono dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, che ha ammesso di aver compreso la natura e la finalità dell’atto sottoscritto e di non aver mai svolto l’attività di amministratore, limitandosi a recepire l’offerta di un compenso mensile. Ne deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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