Detenzione di stupefacenti e fine di spaccio tra dato ponderale e bilancino (Cass. pen. Sez. III n. 12510 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, concernenti l’azione e l’oggetto materiale del reato. La valutazione di offensività non può ancorarsi al solo quantitativo detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto, alle sue relazioni con il mercato, alla sistematicità delle condotte e alle modalità adottate per eludere i controlli. Il ricorso che solleciti un diverso apprezzamento di fatto è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 04.12.2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Foggia del 12.12.2022, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui il ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, 337 cod. pen. e 582-585 cod. pen., in relazione all’art. 576 cod. pen., ed era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, contestando la ritenuta finalità di spaccio della marijuana, il dato quantitativo erroneamente indicato e la riferibilità del bilancino alla cocaina. Con il secondo deduceva violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, lamentando l’omessa autonoma valutazione di ciascuna ipotesi delittuosa e l’illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, i giudici di appello avevano offerto una motivazione logica e coerente, valorizzando il dato quantitativo — peso lordo di gr. 1.207, con principio attivo pari a gr. 9,7499, da cui ricavare circa 389 dosi singole medie droganti — e la disponibilità di uno strumento atto alla pesatura e alla suddivisione in dosi, il bilancino di precisione.

Tali circostanze, unitamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l’illecita detenzione. La Corte ha giudicato non verosimile l’allegazione difensiva della predisposizione di una scorta di marijuana per uso personale, in ragione della quantità consistente, dell’elevato costo e della facile deperibilità della sostanza.

La valutazione, insindacabile in fatto, è stata ritenuta corretta anche in diritto. Costituisce ius receptum il principio per cui il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare, se da solo non prova la destinazione allo spaccio, può concorrere a fondarla con altri elementi; la Corte richiama al riguardo Sez. III n. 46610 del 09.10.2014, Sez. VI n. 11025 del 06.03.2013, Sez. VI n. 2652 del 21.11.2013, Sez. VI n. 6575 del 10.01.2013, Sez. VI n. 4613 del 25.01.2011 e Sez. VI n. 12146 del 12.02.2009.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, all’esito della valutazione globale del fatto, aveva escluso l’ipotesi di lieve entità in considerazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello stupefacente e delle modalità dell’azione, che evidenziavano una condotta non occasionale ma inserita in un circuito criminale stabile. La Corte ha ricordato che, ai fini dell’art. 73, comma 5, il giudice deve valutare complessivamente azione e oggetto materiale del reato, richiamando Sez. Un. n. 35737 del 24.06.2010, Sez. VI n. 51063 del 27.09.2018, Sez. IV n. 6732 del 22.12.2011, Sez. III n. 23945 del 29.04.2015 e Sez. III n. 32695 del 27.03.2015. La valutazione di offensività non può ancorarsi al solo quantitativo detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato, alla sistematicità e continuità delle condotte e alla rete organizzativa; sul punto è richiamata Sez. VI n. 13982 del 20.02.2018. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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