Sequestro informatico, proporzionalità e criteri di selezione del materiale (Cass. pen. Sez. V n. 31251 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio di materiale informatico è legittimo, sotto il profilo della proporzionalità, anche quando il pubblico ministero non indichi parole chiave, purché i criteri di selezione del materiale siano desumibili in modo dettagliato dal capo di incolpazione provvisoria, che circoscriva oggettivamente e soggettivamente la ricerca. L’indicazione di parole chiave è dunque elemento alternativo e non necessario di delimitazione del vincolo. È invece censurabile la motivazione che, nel valutare la perimetrazione temporale dell’analisi forense, obliteri la configurabilità della recidiva reiterata specifica e determini un errato computo del termine di prescrizione. La natura esplorativa del mezzo può essere esclusa quando la ricerca si radica su notizie di reato sufficientemente delineate e capaci di approfondimenti istruttori.
Il Fatto
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma disponeva il sequestro probatorio di un telefono cellulare e della relativa scheda telefonica nei confronti di un indagato, per reati di cui agli artt. 110, 353, 416-bis.1, 512-bis e 629 cod. pen. Il Tribunale, in sede di riesame, annullava il provvedimento e ordinava la restituzione del dispositivo, ravvisando una violazione del principio di proporzionalità.
Il giudice del riesame riteneva che il decreto avesse lasciato agli operanti un ampio margine discrezionale, omettendo l’indicazione di parole chiave, e che avesse assunto connotazioni esplorative per l’acquisizione di documenti a ritroso di otto anni e per il riferimento a ulteriori fattispecie di reato non ancora emerse. Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore della Repubblica, deducendo erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 112 Cost. e 247, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi di motivazione così radicali da rendere incomprensibile l’itinerario logico seguito. Richiama quindi il principio per cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che dia conto della finalità di accertamento dei fatti, modulata sulla natura del bene e sul fatto ipotizzato, non bastando il mero richiamo alle norme incriminatrici.
Il Collegio ribadisce che anche alle misure cautelari reali si applicano i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dettati dall’art. 275 cod. proc. pen., con valutazione preventiva e non eludibile del giudice, valorizzando il parametro sovranazionale offerto dagli artt. 7 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Con specifico riguardo al sequestro informatico, la Corte conferma che il provvedimento deve illustrare le ragioni del sequestro esteso o le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale e i tempi della selezione, con restituzione delle copie non rilevanti. Il vincolo deve essere conformato per non arrecare inutile sacrificio di diritti.
Su questo sfondo, il Collegio accoglie la censura del ricorrente: la selezione del materiale non deve fondarsi esclusivamente su parole chiave, potendo altri criteri selettivi assicurare il rispetto della proporzionalità, tanto più in indagini complesse e con materiale informatico vasto. Nella specie, la descrizione dettagliata dei fatti di incolpazione provvisoria aveva definito oggettivamente e soggettivamente la ricerca, delimitando il vincolo ai soli elementi collegabili al tema di indagine, sicché deve escludersi la ritenuta natura esplorativa del decreto.
Del pari fondata è la doglianza sulle indicazioni temporali: il giudice del riesame ha valutato la perimetrazione temporale sulla base di un errato computo del termine di prescrizione, per aver obliterato la configurabilità della recidiva reiterata specifica già delineata, idonea a spostare significativamente detto termine. È invece infondato il secondo motivo volto a contestare la natura esplorativa per il riferimento a vicende connesse e ad altri soggetti: la misura non è illegittima quando si fondi su una notizia di reato sufficientemente delineata.
Il provvedimento è quindi annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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