Revocatoria ordinaria e modifica d’ufficio della domanda nel giudizio di rinvio: il giudice incorre in ultrapetizione se fonda la decisione su una causa petendi estranea (Cass. civ. Sez. 3 n. 10107 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità e non può fondare la decisione su una causa petendi diversa e ulteriore rispetto a quella originariamente dedotta dall’attore. Laddove il giudice del rinvio attribuisca al convenuto una qualità giuridica — come quella di successore della società estinta — mai allegata dall’originario attore, né ricavabile dagli atti introduttivi, egli pronuncia d’ufficio su una domanda non proposta, incidendo su uno degli elementi identificativi della domanda stessa. In tal caso la sentenza è affetta da vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., deducibile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tale vizio sussiste, nel giudizio di appello e di rinvio, qualora il giudice esamini una questione neppure tacitamente proposta, in quanto non in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate e non costituente antecedente logico-giuridico delle stesse.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Equitalia Nord S.p.A., aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il contribuente e la società, proponendo nei loro confronti azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale su alcuni immobili di proprietà del primo. L’agente della riscossione assumeva di essere creditore per un importo complessivo di Euro 1.593.391,77, in forza di iscrizioni a ruolo relative a determinati anni d’imposta. In primo grado, con successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l’attrice aveva precisato che il debito era da imputare al socio in quanto socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo cessata.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la sentenza, confermata in appello, veniva cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10765/2022. La Cassazione aveva ritenuto tardiva e inammissibile la modifica della domanda introdotta con la memoria ex art. 183 c.p.c., rimettendo al giudice del rinvio la valutazione della domanda revocatoria sulla base dei soli atti introduttivi. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Milano accoglieva nuovamente la domanda, fondando però la decisione sulla responsabilità del socio quale successore della società estinta. Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. La sentenza impugnata aveva affermato che il socio fosse responsabile dei debiti della società non già ex art. 2304 c.c., bensì in qualità di successore della società estinta, trattandosi di debito personale del socio che subentra ex lege nei debiti sociali. Tale ricostruzione, secondo la Corte, non trovava alcun fondamento negli atti introduttivi del giudizio, né era mai stata allegata dall’originaria attrice.
La S.C. ha rilevato come la corte di merito avesse così reiterato l’errore già censurato con la precedente ordinanza n. 10765/2022, che aveva espressamente escluso la possibilità di considerare la modifica della domanda introdotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Il giudice del rinvio, anziché attenersi al principio di diritto enunciato, aveva fondato la decisione su una causa petendi totalmente estranea e diversa rispetto a quella originariamente azionata dall’agente della riscossione, basata sull’art. 2901 c.c.
La Corte ha ribadito il principio per cui il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice del gravame esamini una questione neppure tacitamente proposta, se non in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate e se di queste non costituisce l’antecedente logico-giuridico, richiamando le pronunce Sez. 3, Ordinanza n. 15705 del 05/06/2024 e Sez. 1, Sentenza n. 13104 del 15/07/2004. La modifica d’ufficio di uno degli elementi identificativi della domanda eterodeterminata — come la qualità in cui il debitore è chiamato a rispondere — integra pertanto una pronuncia extra petita, con conseguente cassazione della sentenza.
Assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame facendo applicazione del principio disatteso. Il giudice del rinvio è stato altresì onerato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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