Regolazione dell’incompetenza territoriale interna tra sezioni del TAR (TAR Puglia n. 800 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza territoriale tra sezioni dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale, sollevata ai sensi dell’art. 47 c.p.a., non può essere decisa dalla sezione adita ma deve essere rimessa al Presidente della sede centrale del TAR, unico organo competente a regolare il conflitto di competenza interna. La decisione sull’eccezione assume carattere pregiudiziale rispetto al merito della controversia e prescinde da valutazioni sulla fondatezza del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, il provvedimento con cui il Comune di Gioia del Colle aveva rigettato la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione comunale aveva eccepito l’incompetenza “interna” della sezione distaccata di Lecce, ritenendo che la controversia dovesse essere decisa dalla sede centrale di Bari, ai sensi dell’art. 47 c.p.a.
La società ricorrente, con atto depositato in data 01.04.2026, aveva aderito all’eccezione sollevata dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha riconosciuto che la decisione sull’eccezione di incompetenza territoriale interna non rientra nella propria sfera di attribuzioni. L’art. 47 c.p.a. disciplina infatti il regolamento di competenza tra sezioni dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale, attribuendone la risoluzione al Presidente della sede centrale dell’organo giurisdizionale.
La sezione distaccata, pertanto, non può pronunciarsi sull’eccezione ma deve limitarsi a disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Bari, affinché questi valuti quale sia la sezione competente a decidere la controversia. La soluzione adottata risponde all’esigenza di garantire la certezza e la stabilità della competenza funzionale all’interno del medesimo ufficio giudiziario, evitando che sezioni diverse possano assumere decisioni contrastanti sulla medesima questione.
La pronuncia si inserisce nel quadro della tutela giurisdizionale del ricorrente che, in caso di accoglimento dell’eccezione, vedrà il proprio giudizio proseguito dinanzi alla sezione dichiarata competente, senza necessità di riproposizione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.