Avviso orale legittimo anche sulla base di indizi di pericolosità sociale (TAR Lazio n. 1062 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 è un provvedimento monitorio di carattere preventivo, con cui l’autorità di pubblica sicurezza invita il soggetto a conformare la propria condotta alla legge. La sua adozione non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti già qualificati come reato, potendo il giudizio di pericolosità sociale fondarsi su elementi circostanziati di valenza anche solo indiziaria. È sufficiente che l’autorità di polizia ravvisi una personalità propensa a comportamenti antigiuridici e riconducibile a una delle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’irragionevolezza e dell’illogicità della valutazione operata.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Frosinone ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 e notificatogli il 14 ottobre 2024. Il provvedimento richiamava la proposta redatta dal Nucleo Operativo dell’Arma, che elencava diversi pregiudizi di polizia: una violazione amministrativa in materia di stupefacenti, una notizia di reato per rifiuto degli accertamenti alcolemici, una notizia di reato per detenzione di hashish con contestuale arresto in flagranza e la successiva sottoposizione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La proposta valorizzava inoltre i controlli in compagnia di soggetti gravati da precedenti.
Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, difetto di istruttoria, contraddittorietà, eccesso di potere e difetto di proporzionalità, sostenendo il difetto dei presupposti applicativi anche alla luce della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riqualificato la fattispecie in tema di stupefacenti. In sede cautelare il TAR aveva accolto l’istanza, rilevando la carenza motivazionale in ordine all’individuazione dei soggetti frequentati e delle relative condotte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nell’esame del merito, respinge il ricorso. Muove dalla sentenza penale prodotta in atti, che ha affermato la responsabilità penale dell’imputato per il medesimo fatto, riqualificandolo nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La riqualificazione non elide l’accertamento del possesso della sostanza “al fine evidente di cessione, a terzi”, sicché la pronuncia penale non incide sulla legittimità della valutazione questorile.
Il Tribunale ricostruisce quindi la natura dell’avviso orale: provvedimento monitorio con finalità latamente preventiva, che non richiede l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reato. Il giudizio di pericolosità può basarsi su elementi circostanziati di valenza anche indiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali e riconducibile alle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. A sostegno richiama TAR Lazio, sez. I ter, n. 4086 del 2025, TAR Toscana, sez. II, n. 1613 del 2020, TAR Lazio, sez. I, n. 14973 del 2022 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1908 del 2022.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene la valutazione amministrativa né irragionevole né illogica. La pericolosità sociale è desunta dagli elementi indicati nell’avviso e particolareggiati nella proposta richiamata: i plurimi controlli con persone segnalate per reati in materia di stupefacenti e il rinvenimento di un ingente quantitativo di hashish, di un bilancino di precisione e di una somma in contanti, ritenuti indicativi di un’attività di spaccio non occasionale e di inserimento in ambienti criminali.
Il Tribunale sottolinea che il fatto è stato confermato nella sua lesività in sede penale, nonostante la riqualificazione della fattispecie, ancorché la sentenza non fosse richiamata dalla Questura. Il provvedimento risulta pertanto esente dai vizi dedotti e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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