Prescrizione del risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 8715 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell’azione esperibile, termine prescrizionale e individuazione del legittimato passivo non sono idonee a differire il dies a quo della prescrizione, non essendo configurabile alcun ostacolo all’esercizio del diritto. Non sussiste alcuna incertezza che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, né un contrasto con il principio di effettività del diritto europeo o con l’art. 6 della CEDU.

Il Fatto

I ricorrenti, medici che si erano immatricolati a corsi di specializzazione tra il 1978 e il 1989, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi.

Il Tribunale ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1885 del 12 marzo 2021, ha respinto l’impugnazione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; le amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna per lite temeraria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto che la legge n. 370 del 1999 non potrebbe rilevare per la determinazione del danno risarcibile e, quindi, per l’individuazione del dies a quo della prescrizione. Quest’ultima sarebbe dovuta decorrere solo dal superamento delle incertezze giurisprudenziali di settore, quindi dal 2011. Il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché conforma a diritto vivente il principio per cui la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, avviato da Cass. n. 1917 del 2012 e proseguito da numerose pronunce, tra cui Sezioni Unite n. 30649 del 2018, Sezioni Unite n. 17619 e n. 18640 del 2022 e Cass. n. 32959 del 2022. Da quel momento gli aventi diritto, esclusi dal beneficio riconosciuto solo ai titolari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento.

Gli argomenti fondati sulle pretese incertezze sono respinti. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, poiché la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali; la natura dell’azione non rileva di fronte alla durata decennale del termine; quanto alla legittimazione passiva, l’evocazione di un organo statuale diverso dalla Presidenza del Consiglio costituisce mera irregolarità sanabile. La direttiva n. 93/16 non ha introdotto nuovi obblighi sulla misura della borsa di studio, sicché non è individuabile un momento in cui sarebbe stata stabilita una remunerazione adeguata.

La Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.: non emerge un contrasto con il principio di effettività, poiché il termine decennale è ragionevole e il diritto era esercitabile dal 1999. Nessuna violazione dell’art. 6 della CEDU è configurabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo richiamata.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la liquidazione delle spese, per avere la Corte territoriale applicato l’aumento ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in ragione del numero degli appellanti. Il motivo è infondato: la disposizione contempla espressamente l’ipotesi dell’avvocato che assiste un solo soggetto contro più soggetti, evenienza integrata nel caso di specie. Il Collegio dichiara di discostarsi da Cass. n. 3284 del 2023, privilegiando l’argumentum a fortiori. Il ricorso è rigettato; le spese di legittimità sono compensate per la difformità degli orientamenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *