Prescrizione risarcimento da cattiva manutenzione interrotta da domanda in comparsa (Cass. civ. Sez. III n. 1757 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale proposta per la prima volta in comparsa conclusionale, in un giudizio poi definito con rigetto per ragioni di rito, è idonea a produrre l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 2, cod. civ., poiché la relativa efficacia non presuppone la fondatezza nel merito della domanda, essendo sufficiente che si tratti di un atto di esercizio del diritto. Il termine quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ. resta sospeso, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ., fino alla definizione del giudizio nel quale la domanda è stata proposta e riprende a decorrere, per intero, dalla formazione del giudicato. Nel caso di danno da illecito complesso, la prescrizione decorre non dal compimento dell’atto che lo ha generato, ma dal momento in cui il danneggiato percepisce, con l’ordinaria diligenza, la modificazione peggiorativa dello stato dei luoghi e ne individua l’origine.

Il Fatto

I ricorrenti, coniugi proprietari di due immobili adiacenti, agivano in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da una frana che aveva interessato i fabbricati all’esito dei lavori di scavo per la rete fognaria. Nel primo giudizio il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando una diversa causa petendi rispetto a quella originariamente dedotta; la decisione veniva confermata in appello e la sentenza passava in giudicato.

Con ricorso del 2013, i coniugi convenivano nuovamente il Comune davanti al Tribunale, con rito sommario di cognizione, deducendo l’inadeguata manutenzione del muro di contenimento di proprietà esclusiva dell’ente. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma, dichiarava la prescrizione del diritto e rigettava la pretesa. Avverso tale sentenza i soccombenti propongono ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla pretesa efficacia interruttiva dell’originaria domanda risarcitoria proposta contro l’ente e l’appaltatrice, è rigettato. La Corte rileva che le due domande hanno presupposti radicalmente diversi: la prima riguarda i lavori di scavo e rifacimento stradale, con responsabilità solidale dell’appaltatore; la seconda attiene alla cattiva manutenzione di un immobile di proprietà del solo Comune, fattispecie riconducibile al perimetro dell’art. 2051 cod. civ. L’interruzione riferita alla prima tipologia di domanda non può dunque produrre effetti sulla seconda.

È invece fondato il secondo motivo. Nel primo giudizio era stata proposta validamente, quanto meno ai fini interruttivi, la domanda di risarcimento da cattiva manutenzione del muro, sebbene soltanto in sede di comparsa conclusionale depositata il 18/05/2004. Tale domanda, pur essendo stata respinta per ragioni di rito, ha avuto di per sé efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 2, cod. civ.

Il termine quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ., trattandosi di illecito extracontrattuale, è rimasto sospeso ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ. fino alla definizione del relativo giudizio, avvenuta con la sentenza d’appello n. 42 del 2011. Da tale anno è iniziato il decorso di un nuovo termine quinquennale, non ancora maturato quando è stata proposta la domanda nel 2013.

La Corte ribadisce, richiamando le Sezioni Unite n. 576 del 2008, che la prescrizione del diritto al risarcimento decorre non dal compimento dell’atto che ha generato il danno, ma dal momento in cui il danneggiato percepisce, con l’ordinaria diligenza, la modificazione peggiorativa dello stato dei luoghi e ne individua l’origine. Nel caso di specie il termine decorre quindi dal 2002, non dal 1997.

Accolto il secondo motivo, restano assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa è rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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