Responsabilità professionale avvocato e dies a quo della prescrizione (Cass. civ. Sez. III n. 24018 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, il danno da inadempimento dell’attività omessa si concretizza allo spirare del termine perentorio entro il quale la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita, poiché da quel momento si produce l’effetto pregiudizievole per il cliente. Il termine prescrizionale dell’azione contrattuale decorre non dal compimento dell’attività successiva eventualmente posta in essere dal danneggiato, ma dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile alla stregua della diligenza esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo standard obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista. L’accertamento di tale momento costituisce giudizio di fatto rimesso al giudice del merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il proprio difensore chiedendone la condanna per inadempimento professionale, per avere lasciato spirare i termini di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. per l’annotazione della sentenza di conversione del sequestro conservativo e per avere tardato nel promuovere l’azione revocatoria, con perdita della possibilità di aggredire il bene del debitore.

Il Tribunale accolse la domanda e liquidò il risarcimento in oltre ventiduemila euro. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 745/2023, ha invece rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione. Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, tutti relativi alla violazione delle norme su prescrizione, nesso causale e diligenza del debitore della prestazione professionale. Il ricorrente sosteneva che il danno non fosse ancora attuale al momento della decorrenza individuata dal giudice d’appello e che la sua conoscibilità richiedesse una diligenza qualificata, superiore a quella ordinaria.

Il giudice di merito ha individuato il momento di concretizzazione del danno allo spirare del termine di sessanta giorni previsto dalla legge per l’annotazione della sentenza. In quel momento, secondo la Corte territoriale, veniva meno il vincolo sui beni del debitore e la successiva proposizione dell’azione revocatoria aveva il solo scopo di diminuire l’entità del pregiudizio, già concretizzatosi.

Quanto alla conoscibilità, la Corte d’appello l’ha ancorata al conferimento della procura alle liti per l’esperimento dell’azione revocatoria, ossia alla data del 01.03.1999. Da quel momento il creditore, con l’ordinaria diligenza, era in grado di comprendere che si era verificato un danno patrimoniale o che esso era suscettibile di consolidarsi, poiché la stessa necessità di agire in revocatoria costituiva indice della verificazione del pregiudizio.

La Cassazione ritiene che il discorso motivazionale resista alle censure, richiamando il principio secondo cui, ai fini dell’individuazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione, rileva l’esistenza di un danno risarcibile e il suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza esigibile, in base a un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 16631 del 12.06.2023). Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto che la diligenza dell’uomo medio avrebbe consentito al creditore di comprendere pienamente la situazione. L’azione di responsabilità, proposta in data 20.11.2009, è stata quindi considerata irrimediabilmente colpita dalla prescrizione decennale.

Il quarto e il quinto motivo, proposti per motivazione apparente e contraddittoria, sono dichiarati inammissibili: le censure manifestano un mero dissenso e non una critica ragionata. La motivazione è ampia, coerente e logica e supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014. Il sesto motivo è parimenti inammissibile, poiché l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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