Appello inammissibile solo se le censure non contestano la motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 18309 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 342 cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, impone all’appellante, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze. Alla parte volitiva deve affiancarsi una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali né di un progetto alternativo di decisione. Il giudice dell’appello non può dichiarare l’inammissibilità del gravame senza un effettivo vaglio della specificità delle censure, poiché il giudizio conserva la natura di revisio prioris instantiae.

Il Fatto

Un condominio proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui gli era stata imposta la consegna di alcuni documenti di cantiere a una società, con la quale era in corso un rapporto di appalto. Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando comunque il condominio alla consegna di copia dei documenti richiesti.

Il condominio proponeva appello. La Corte d’Appello di Napoli lo dichiarava inammissibile, ritenendo che le argomentazioni dell’appellante non rispondessero ai requisiti minimi dell’art. 342 cod. proc. civ. e si risolvessero in una mera manifestazione di dissenso rispetto alle statuizioni di primo grado. Il condominio ricorreva allora per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale aveva letto erroneamente l’atto di appello: le censure non erano generiche e le parti della sentenza da impugnare erano state specificamente indicate.

La Corte muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, che ha interpretato gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze. Alla parte volitiva deve affiancarsi una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice.

Il Supremo Collegio ribadisce che non occorrono particolari forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione. La maggiore o minore ampiezza delle doglianze è diretta conseguenza della motivazione di primo grado: se il giudice ha confutato puntualmente le tesi della parte, l’atto di appello deve essere più rigoroso; se le ha trascurate, può anche riprendere le difese di primo grado.

Quel che rileva è che l’appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando perché siano censurabili. Nella specie, l’appello conteneva una sufficiente specificazione delle doglianze: la stessa sentenza impugnata dava atto degli otto motivi di gravame formulati dal condominio, confermandone la comprensibilità.

La statuizione di inammissibilità dell’appello, pertanto, violava l’art. 342 cod. proc. civ. come interpretato dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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