Prescrizione e art. 642 cod. pen.: termine sospeso e ricorsi inammissibili (Cass. pen. Sez. VII n. 35258 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa aggravata ai danni dell’assicuratore di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen., al termine ordinario di prescrizione, pari a sei anni, deve aggiungersi la sospensione di un anno e sei mesi prevista dall’art. 160 cod. proc. pen., cosicché il reato non risulta prescritto ove la sospensione non sia ancora maturata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Due ricorrenti sono stati condannati, in primo grado e poi in appello, per il reato di truffa aggravata ai danni dell’assicuratore loro ascritto in concorso, commesso nel luglio 2018. La sentenza della Corte d’appello di Trieste del 12 dicembre 2024 ha confermato la dichiarazione di responsabilità.
Avverso tale pronuncia i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: mancata applicazione della prescrizione, vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento soggettivo, e analogo vizio in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina congiuntamente i ricorsi, rilevando anzitutto la manifesta infondatezza del primo motivo. I ricorrenti assumono la prescrizione del reato, ma trascurano che al termine ordinario di sei anni deve aggiungersi la sospensione di un anno e sei mesi ai sensi dell’art. 160 cod. proc. pen. Poiché il reato è stato commesso il 17 luglio 2018, la Corte osserva che esso non è prescritto neppure alla data della decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce il perimetro del proprio sindacato. Non è consentito dedurre la contraddittorietà o l’illogicità della motivazione prospettando una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. La Corte richiama sul punto il principio delle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, secondo cui il controllo di legittimità non può spingersi fino a raffrontare l’apparato argomentativo della sentenza con altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.
Nel merito della censura, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici in ordine alla responsabilità dei ricorrenti e alla sussistenza del dolo di fattispecie, desunto dall’artificiosità delle prove documentali e dal grado di attendibilità delle dichiarazioni rese.
Infine, il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche risulta sorretto da motivazione congrua, incentrata sulla gravità del fatto per rilevante intensità del dolo. La Corte ricorda che il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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