Ricorso inammissibile se ripropone motivi d’appello non specifici (Cass. pen. Sez. VII n. 35257 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il motivo che ripropone pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza muovere una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità. La recidiva costituisce un punto autonomo della decisione: ove l’appello originario abbia riguardato altri aspetti del trattamento sanzionatorio — la configurabilità di un’aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena — non è consentito dolersi con i motivi aggiunti dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado, dalla Corte Appello di Milano, per il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio di illogicità della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità; violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’interversione del possesso; omessa pronuncia sulla mancata esclusione della recidiva; violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

La questione centrale riguarda l’ammissibilità dei motivi e, in particolare, la deducibilità in cassazione della recidiva non contestata con l’atto di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i quattro motivi e li dichiara tutti non consentiti in sede di legittimità. Il primo, che denuncia il vizio di illogicità della motivazione, non è deducibile perché non sono prospettabili censure attinenti a vizi diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo. Non sono ammesse le doglianze che censurano la persuasività o l’adeguatezza del ragionamento, né quelle che sollecitano una differente comparazione del significato delle prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse su attendibilità e credibilità degli elementi probatori. Il giudice di merito ha esposto le ragioni del convincimento con applicazione corretta degli argomenti giuridici, con particolare riferimento alla condotta di appropriazione indebita.

Il secondo motivo, che contesta la sussistenza dell’interversione del possesso, si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese. La Corte ribadisce che siffatti motivi sono solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il terzo motivo è il passaggio di maggiore interesse. La censura sulla mancata esclusione della recidiva non risulta previamente dedotta con l’atto di appello, nel quale il ricorrente aveva svolto rilievi solo sul bilanciamento delle attenuanti generiche. La Corte riafferma il principio per cui, in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione: se l’appello ha riguardato altri aspetti del trattamento sanzionatorio, non è possibile dolersi con i motivi aggiunti dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva. Sono richiamati Sez. V n. 40390 del 19.09.2022 e Sez. II n. 53630 del 17.11.2016.

Il quarto motivo, sulla graduazione della pena, è manifestamente infondato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nella specie ha assolto l’onere argomentativo con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen. e alla cornice sanzionatoria dell’art. 646 cod. pen. come riformata dalla legge gennaio 2019, n. 3. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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