Doppia conforme e inammissibilità del ricorso per rilettura del merito probatorio (Cass. pen. Sez. II n. 29715 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, in presenza di c.d. doppia conforme, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, purché siano rispettati il richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e l’adozione, da parte di entrambe, dei medesimi criteri di valutazione delle prove. È pertanto inammissibile il ricorso che, dietro la denuncia di illogicità e contraddittorietà della motivazione, tenda a sottoporre alla Corte aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento delle prove, rimessi al giudice di merito. La motivazione non è apparente o tautologica quando dia conto puntuale delle deduzioni difensive, le esamini analiticamente e le disattenda con specifiche argomentazioni, previo richiamo a risultanze probatorie non palesemente incongrue. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. pen., nella parte in cui non annovera la rapina fra i reati per i quali opera l’attenuante premiale, resta irrilevante se la collaborazione prestata non riveste la valenza che la disciplina esige.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 12 novembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 16 febbraio 2024 per rapina pluriaggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Secondo la contestazione, il ricorrente si era introdotto nell’appartamento delle persone offese qualificandosi come appartenente a una forza di polizia e affermando di dover notificare un atto, mentre un complice, rimasto ignoto, minacciava le vittime con una pistola giocattolo; durante la fuga aveva poi spintonato e colpito gli agenti intervenuti.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con contestazione delle discrasie fra le dichiarazioni delle persone offese e dei testi, e la violazione di legge, per la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. pen. in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio sindacato. Richiamando il principio della doppia conforme, afferma che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, formando un unico corpo decisionale, poiché la pronuncia di appello ha richiamato quella di primo grado ed entrambe hanno adottato i medesimi criteri nella valutazione delle prove. Sul punto richiama Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 e Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019.
Il primo motivo è dichiarato non consentito, perché si risolve in una rilettura nel merito delle prove. Le censure, osserva la Corte, investono aspetti rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito. La motivazione della Corte territoriale non può dirsi apparente o tautologica: essa dà conto puntuale delle deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con argomentazioni specifiche, richiamando risultanze probatorie non palesemente incongrue rispetto agli assunti che i giudici ne hanno tratto.
La Corte valorizza in particolare alcune circostanze: non ha rilievo decisivo il fatto che taluni particolari siano stati riferiti dalle persone offese solo in un momento successivo, essendo fisiologico che nell’immediatezza di eventi ad elevata carica emotiva i testimoni riferiscano anzitutto il nucleo fondamentale dell’accadimento; le vittime avevano comunque indicato subito l’imputato come uno degli autori; il ricorrente era stato sorpreso dagli agenti ancora all’interno del condominio mentre si dava alla fuga; erano stati rinvenuti in suo possesso l’orologio e il portafogli riconducibili a una persona offesa, e sul posto le collanine strappate dal collo di una di esse, circostanze che smentiscono l’asserito ruolo di rapinatore inconsapevole e costretto. Coerente con l’atteggiamento di cautela di chi si accinge a commettere un reato è infine giudicata la scelta di lasciare i documenti d’identità all’interno dell’autovettura.
Il secondo motivo è giudicato meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e non affrontate dal ricorrente nella motivazione della Corte territoriale. Questa, richiamata a pagina 13 della sentenza impugnata, aveva ritenuto la questione di legittimità costituzionale irrilevante ai fini della decisione, perché la collaborazione prestata dall’imputato non aveva assunto la valenza che la disciplina esigeva, essendo l’individuazione del correo avvenuta anche in considerazione del fatto che il ricorrente recava con sé copia dei documenti di quest’ultimo. La difesa sosteneva che tali documenti fossero stati consegnati dal ricorrente agli investigatori, circostanza smentita da quanto affermato nella sentenza di primo grado, secondo cui era stato il fratello dell’imputato a consegnare copia dei documenti del correo al pubblico ministero.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dei criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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