Nullità della fideiussione antitrust rilevabile solo su fatti tempestivamente allegati (Cass. civ. Sez. I n. 17592 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello e in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a un siffatto rilievo. Il potere officioso non può però supplire all’inerzia della parte: la rilevabilità d’ufficio della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati, sicché, quando i fatti costitutivi del vizio non siano stati tempestivamente dedotti, il giudice non può procedere d’ufficio al relativo accertamento. La questione nuova prospettata per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello non impone al giudice alcuna pronuncia, che anzi resta doverosamente omessa. L’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012, pone in appello un divieto assoluto di nuovi mezzi di prova e documenti, salva la prova dell’impossibilità non imputabile di produrli in primo grado.

Il Fatto

Una società debitrice principale e il suo fideiussore propongono opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per il pagamento del saldo debitore di un conto corrente, oltre interessi e spese. Le opponenti eccepiscono la nullità del contratto per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e per l’applicazione di un tasso unilaterale collocato oltre la soglia dell’usura; il fideiussore deduce inoltre l’illegittimità dell’escussione in violazione dell’art. 1957 cod. civ. e l’indeterminatezza dell’oggetto della garanzia. Entrambe chiedono la chiamata in causa di un consorzio di garanzia per essere manlevate.

Il Tribunale rigetta le opposizioni. La Corte di appello conferma, respingendo la domanda di manleva per tardività della documentazione prodotta solo in secondo grado e qualificando la fideiussione come dipendente dall’apertura di credito, non come contratto autonomo di garanzia. Le soccombenti ricorrono per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile: censura argomentazioni asseritamente contenute nella sentenza di primo grado, ignorando che la pronuncia di appello si sostituisce integralmente a quella di primo grado, tanto in caso di riforma quanto di conferma, e che i vizi di quest’ultima non rilevati in appello non possono essere denunciati in cassazione.

I motivi secondo e terzo, scrutinati congiuntamente, concernono la pretesa nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e la lamentata omissione di pronuncia. La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda l’omesso esame di un fatto storico e non le domande o eccezioni di merito. Richiamando Sezioni Unite n. 26242 del 2014, il Collegio ribadisce che il giudice di appello e di cassazione può sempre rilevare d’ufficio una nullità contrattuale non accertata in primo grado.

Tale facoltà incontra però un limite preciso. La rilevabilità d’ufficio resta circoscritta alla valutazione in iure dei fatti già allegati: se i fatti costitutivi della nullità non sono stati tempestivamente dedotti, il giudice non può porre in essere alcun accertamento fattuale, pena la violazione del contraddittorio. Nel caso concreto la questione era stata prospettata, per la prima volta in quei termini, solo negli scritti conclusionali di appello. La comparsa conclusionale, osserva la Corte, ha la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte: la questione nuova ivi introdotta non obbliga il giudice a pronunciarsi, che può legittimamente ignorarla senza violare l’art. 112 cod. proc. civ.

Il quarto motivo è infondato. La documentazione giustificativa della domanda di manleva fu prodotta solo in appello, quando l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, vieta in modo assoluto nuovi mezzi di prova e documenti, senza che rilevi la loro indispensabilità e salva la prova dell’impossibilità non imputabile, nella specie non fornita.

Il quinto motivo è parimenti infondato. Non vi fu alcuna formale estromissione del Banco cedente dopo la costituzione della cessionaria; la successione nel diritto controverso è avvenuta pendente il giudizio di appello, nel quale la cedente si era ritualmente costituita. È dunque legittima la ripartizione delle spese tra cedente e cessionaria. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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