Illegittimità della motivazione per relationem in materia di esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. 2 n. 16245 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, la motivazione del tribunale del riesame che richiami per relationem l’ordinanza genetica del G.i.p. è legittima, purché risulti l’integrale condivisione dell’apparato argomentativo e l’esame delle deduzioni difensive. Il controllo di legittimità della Corte di cassazione non attribuisce alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, delle esigenze cautelari e della scelta della misura, ma è circoscritto alla verifica che il provvedimento contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti. Il motivo di ricorso avverso la scelta della misura cautelare è inammissibile per aspecificità qualora si caratterizzi per un tenore meramente contestativo, senza indicare specificamente le ragioni che osterebbero all’adozione di una misura meno afflittiva, gravando comunque sul ricorrente un onere di specificità che consenta l’autonoma individuazione delle questioni asseritamente irrisolte.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Modena per i delitti di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen.. Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. per la totale carenza argomentativa in punto di pericolosità sociale, pericolo di fuga e reiterazione dei reati, e in relazione alla scelta della misura cautelare per la mancata valutazione dell’idoneità degli arresti domiciliari presso l’alloggio indicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato. Ha premesso che le doglianze difensive erano limitate alla sussistenza delle esigenze cautelari, escludendo la gravità indiziaria dal thema decidendum. Il Collegio ha chiarito che il Tribunale del riesame, mediante l’integrale condivisione dell’apparato motivazionale dell’ordinanza genetica, aveva indicato le ragioni della ritenuta persistenza del quadro cautelare in coerenza con le prescrizioni dell’art. 274 cod. proc. pen., nonché le ragioni per cui le deduzioni difensive non superavano la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. L’attività lavorativa di autotrasportatore, lungi dall’essere indice di stabile inserimento sociale, era stata correttamente valutata come elemento di agevolazione degli spostamenti tra Italia e Albania, funzionali all’esportazione di mezzi agricoli rubati.
Quanto al pericolo di fuga e di reiterazione dei reati, la Corte ha rilevato che gli stessi risultavano ancorati alla motivazione in ragione dell’attività predatoria “compulsiva” degli indagati e del ruolo non secondario del ricorrente nel contesto associativo. Il richiamo alla fisiologica attività di spostamento per l’attività lavorativa non è stato ritenuto illogico, in quanto la stessa motivazione indicava che uno dei viaggi in Albania era finalizzato al ritiro di documenti contraffatti, ulteriore elemento di collegamento con l’attività delittuosa.
La Corte ha poi richiamato il proprio consolidato orientamento, citando Sez. 2, n. 56 del 2012, secondo cui l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito. Il sindacato di legittimità è quindi circoscritto alla verifica della presenza dei due requisiti positivi e negativi: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto le doglianze relative alla scelta della misura avevano un tenore meramente contestativo, non indicando specificamente le ragioni che ostavano alla misura degli arresti domiciliari. La Corte ha richiamato Sez. 3, n. 13744 del 2016, in tema di onere di specificità che incombe sul ricorrente, anche in materia cautelare, e Sez. 2, n. 53645 del 2016, in relazione alla valutazione delle condizioni oggettive ed “esterne” all’accusato per la prognosi di pericolosità. È stata ritenuta palesemente inadeguata anche la prospettazione degli arresti domiciliari presso una struttura alberghiera che condizionava la propria disponibilità all’assenza di altre prenotazioni.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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