La consulenza tecnica non è prova nuova se non supera il giudicato (Cass. pen. Sez. 2 n. 16237 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione preliminare demandata al giudice dell’appello dall’art. 634 cod. proc. pen. non può consistere in una penetrante anticipazione del giudizio di merito riservato alla successiva fase rescissoria, ma implica una sommaria delibazione degli elementi addotti, ancorata alla realtà processuale e finalizzata a verificarne la sussistenza di una infondatezza manifesta, rilevabile ictu oculi senza approfonditi esami. La consulenza tecnica di parte fondata su un nuovo metodo scientifico non costituisce prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quando non neghi la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi in una mera richiesta di diverso apprezzamento critico di dati fattuali acquisiti in via definitiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di due imputati, condannati in via definitiva per concorso nel reato di ricettazione, avverso la sentenza della Corte territoriale che ne aveva confermato il giudizio di colpevolezza. I ricorrenti avevano fondato l’istanza su una consulenza tecnica di parte che, avvalendosi di un innovativo metodo scientifico, mirava a dimostrare che le piastre telefoniche sequestrate erano costituite da materiali di scarto, incompatibili con i beni sottratti furtivamente alla società Telecom.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità, gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 634 e 630 cod. proc. pen. per l’anticipata valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale e, con il secondo, il vizio di motivazione per la mancata qualificazione della consulenza come prova nuova idonea a incrinare la capacità di resistenza del giudicato.
La Motivazione della Corte
La seconda sezione penale ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato e il secondo aspecifico. Con riferimento al primo, la Corte ha ricordato che la valutazione preliminare di cui all’art. 634 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’appello il potere-dovere di delibare l’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una pronuncia di proscioglimento, senza che ciò si traduca in un’indebita anticipazione del giudizio di merito, ma implicando una sommaria verifica della loro pertinenza, rilevanza e idoneità.
La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 624 del 2002, chiarendo come la distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, propria del codice abrogato, non possa più intendersi in termini netti nell’attuale disciplina che affida l’intero procedimento al medesimo giudice. Il crinale tra la delibazione preliminare e la valutazione di merito resta, tuttavia, individuato nel divieto di penetrante anticipazione dell’apprezzamento riservato al giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 2014).
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente concentrato il proprio esame sulla potenziale idoneità della consulenza difensiva a scardinare le conclusioni raggiunte, confrontando il novum con il compendio probatorio pregresso ed evidenziando la coincidenza temporale tra il furto e la consegna delle piastre, nonché la presenza tra quelle sequestrate di esemplari integri. Tale valutazione, ha precisato la Cassazione, non implica un giudizio anticipato sulla verosimiglianza o attendibilità del novum, ma costituisce la verifica della sua concreta capacità di determinare il proscioglimento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’aspecificità, avendo la difesa omesso di confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata. La consulenza prodotta, pur fondata su un inedito metodo tecnico-scientifico, si risolveva nella richiesta di un diverso apprezzamento critico di dati fattuali processualmente acquisiti in via definitiva, senza negare la validità scientifica del sapere posto a base della condanna (Sez. 3, n. 31309 del 2019; Sez. 5, n. 44925 del 2017). Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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