Pensione di anzianità non impedisce la reintegrazione del lavoratore licenziato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21640 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conseguimento della pensione di anzianità da parte del dipendente illegittimamente licenziato non impedisce la reintegrazione nel posto di lavoro, perché la disciplina dell’incompatibilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro si colloca sul piano del rapporto previdenziale, autonomo rispetto a quello di impiego. Qualora, per effetto dell’ordine di reintegrazione, vengano meno le condizioni della prestazione previdenziale, è la fruizione del trattamento a doversi considerare indebita, non la reintegrazione a risultare impedita. L’ordinamento non ravvisa nella mera presentazione della domanda di pensionamento per anzianità una rinuncia ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro; prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età solo la rinuncia espressa alla reintegrazione impedisce che questa venga disposta e limita il diritto al risarcimento del danno.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva rigettato la domanda, ha condannato una azienda sanitaria provinciale al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970, quantificata in 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il licenziamento intimato a un dirigente medico era stato dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con ordine di reintegrazione. Il lavoratore aveva esercitato il diritto d’opzione, rinunciando alla reintegrazione e chiedendo l’indennità. La struttura sanitaria si era opposta sostenendo che il rapporto doveva ritenersi risolto per effetto della domanda di pensionamento presentata dal dirigente. La Cassazione è investita del ricorso dell’azienda.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo con cui l’azienda deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudicato sulla illegittimità del licenziamento non precludeva la deduzione, in epoca successiva, dell’avvenuto pensionamento quale fatto impeditivo della reintegrazione e, dunque, del diritto all’indennità sostitutiva.
Il ricorso è rigettato sul rilievo assorbente della autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di impiego. Il conseguimento della pensione di anzianità non può impedire la reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato: la disciplina legale dell’incompatibilità tra trattamento pensionistico e percezione del reddito da lavoro si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale.
Ne deriva che, anche nei casi in cui il legislatore preveda l’alternatività tra le prestazioni, è la fruizione del trattamento previdenziale a doversi considerare indebita se, per effetto dell’ordine di reintegrazione, ne vengano meno le condizioni. La Corte richiama sul punto Cass. n. 19520/2018, Cass. n. 16136/2018, Cass. n. 30094/2023 e, in tema di aliunde perceptum, Cass. n. 32130/2022.
I principi affermati per il lavoro privato sono estesi, all’esito della contrattualizzazione, ai rapporti disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001. Prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, che determina la risoluzione ex lege del rapporto, solo la rinuncia espressa alla reintegrazione ne impedisce la disposizione e limita il diritto al risarcimento. Tale rinuncia non è ravvisabile nella mera presentazione della domanda di pensionamento per anzianità.
La Corte esclude il contrasto con la pronuncia n. 9284/2025, invocata dall’azienda, perché quella ordinanza concerne un’ipotesi di pensione di vecchiaia e ribadisce che la reintegrazione non è impedita dal trattamento pensionistico di anzianità. Le considerazioni svolte hanno carattere assorbente e dispensano dall’esaminare funditus la questione del fatto impeditivo già verificatosi prima del giudicato, dedotta sempre con riferimento al pensionamento. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’azienda alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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