Compensi per prestazioni aggiuntive nel pubblico impiego e impegno di spesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9631 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’atto deliberativo con cui la pubblica amministrazione remunera prestazioni aggiuntive è nullo ove non conforme alla contrattazione collettiva, cui è riservata l’attribuzione dei trattamenti economici. Il difetto del preventivo impegno di spesa non consente però di derogare alla disciplina dell’art. 2126 cod. civ., applicabile al lavoro pubblico privatizzato: la pretesa al corrispettivo resta fondata ove l’attività sia stata concretamente prestata. Il principio opera a condizione che il dipendente alleghi lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive oltre il debito orario. In mancanza di tale allegazione, la domanda di compenso è rigettata.
Il Fatto
Un dipendente ottiene dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per compensi relativi a un progetto finalizzato alla definizione di pratiche di condono. Il Comune propone opposizione. In riforma della decisione di primo grado, la Corte d’Appello accoglie parzialmente l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo, condannando l’ente al pagamento della sola somma residua.
La Corte territoriale esclude la dovutezza degli importi in difetto del preventivo impegno di spesa, qualificando l’erogazione come meramente programmatica perché subordinata alla riscossione degli oneri concessori posti a copertura finanziaria, solo preventivata e non provata nella sua effettività. Il dipendente ricorre in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 182 del T.U.E.L. di cui al d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 2697 e 2699 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, imputando alla Corte d’Appello di non avere valutato le delibere di approvazione del programma e di liquidazione. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura di error in procedendo è inconsistente, perché il giudice di merito ha esaminato la documentazione e ne ha desunto in termini plausibili la natura programmatica, essendo la copertura subordinata alla riscossione di cespiti specifici e di fatto non comprovata.
A conferma, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva: non basta l’adozione di un atto deliberativo negoziale della pubblica amministrazione, che, pur rispettoso dei vincoli finanziari, va considerato nullo se non conforme alla contrattazione stessa (Cass. n. 11645/2021).
Il secondo motivo, proposto in via subordinata, invoca gli artt. 2126 cod. civ., 191 T.U.E.L. e 36 Cost., lamentando il disconoscimento del corrispettivo per attività prestata sulla base di un atto nullo. La Corte lo ritiene infondato. L’orientamento richiamato (Cass. n. 18063/2023 e Cass. n. 27842/2023) ammette che l’atto assunto in difetto del preventivo impegno di spesa, pur invalido, non deroga all’art. 2126 cod. civ., così fondando la pretesa al corrispettivo ove l’attività sia stata effettivamente prestata, come ribadito dalla Corte cost. n. 8 del 2023. Nel caso concreto, però, il principio non trova applicazione: il ricorrente non ha neppure allegato lo svolgimento di prestazioni oltre il debito orario.
Per gli stessi rilievi è rigettato il terzo motivo, che prospetta l’art. 2041 cod. civ. in relazione all’indebito arricchimento dell’amministrazione. Il quarto motivo, sul regolamento delle spese, è inammissibile: non censura la decisione per violazione delle regole di distribuzione degli artt. 91 segg. cod. proc. civ., ma si limita a una prospettazione alternativa subordinata all’accoglimento delle altre censure.
Il ricorso è dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non avere il Comune svolto alcuna attività difensiva. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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