La clausola “a prima richiesta” non esclude l’art. 1957 c.c., la deroga deve essere espressa (Cass. civ. Sez. 3 n. 11861 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di pagamento “a semplice richiesta” inserita in un contratto di garanzia non è di per sé incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., né assume rilievo decisivo per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione. Tale espressione può riferirsi tanto a garanzie svincolate dal rapporto garantito, quanto a garanzie caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, ovvero a clausole finalizzate a una deroga parziale della disciplina dell’art. 1957 c.c. Ne consegue che la deroga al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita; spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti, valutando l’intero testo contrattuale e non il solo senso letterale delle parole.
Il Fatto
Due soggetti, quali fideiussori di obbligazioni contratte con un istituto di credito, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento del saldo di un conto corrente e di un mutuo. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo il creditore decaduto ai sensi dell’art. 1957 c.c. per non aver agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale entro il termine pattuito di 36 mesi.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione. Il giudice territoriale qualificava i contratti di garanzia come contratti autonomi di garanzia, in ragione della previsione del pagamento “a semplice richiesta scritta”, con conseguente esclusione dell’accessorietà tipica della fideiussione e dell’operatività dell’art. 1957 c.c. Avverso tale decisione i fideiussori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentavano la mancata prova della legittimazione attiva della cessionaria del credito. Ad avviso della Suprema Corte, le censure non rispettavano il requisito di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo i ricorrenti indicato come e quando avessero contestato la qualità di cessionaria o l’inclusione del credito nell’operazione di cessione. La mancata contestazione in sede di merito integrava un implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale.
Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio per cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo controllo dell’esistenza e della coerenza logica, nonché all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Procedendo a tale controllo, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva desunto la natura autonoma della garanzia esclusivamente dalla clausola di pagamento “a semplice richiesta”, senza indagare compiutamente la comune intenzione delle parti. In particolare, la motivazione impugnata non spiegava come la previsione del termine di 36 mesi in deroga all’art. 1957 c.c. potesse conciliarsi con l’esclusione dell’accessorietà. La Corte ha evidenziato che nei contratti di garanzia la clausola di responsabilità richiamava espressamente l’art. 1957 c.c., pur ampliandone il termine da 6 a 36 mesi, e la clausola di pagamento “a semplice richiesta” non era accompagnata da alcuna esplicita esclusione delle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c..
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio per cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” non è incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c. e non vale da sola a qualificare il contratto come autonomo di garanzia. La deroga alla disciplina della decadenza prevista da tale norma non può essere implicita, ma richiede un accertamento della volontà delle parti da compiersi alla luce dell’intero testo contrattuale. Alla stregua di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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