Il giudice dell’esecuzione non rivaluta la prevalenza delle attenuanti (Cass. pen. Sez. I n. 13910 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, anche solo richiamando alcuni dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., senza necessità di analitica esposizione dei criteri adottati. Quando la caducazione della recidiva qualificata, pronunciata in executivis, impone la rideterminazione della pena per il venir meno degli automatismi legali, il giudice dell’esecuzione non può tuttavia estendere la propria rivalutazione alle valutazioni di merito già espresse in sede di cognizione e coperte da giudicato, diverse da quelle direttamente imposte dal divieto di prevalenza e dai limiti edittali. Il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, motivato con riferimento ai precedenti penali e alle ammissioni parziali dell’imputato, non è suscettibile di sindacato in cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza di rideterminazione della pena proposta dal condannato, a seguito della caducazione della recidiva specifica reiterata intervenuta dopo il passaggio in giudicato del titolo. Il giudice eliminava la recidiva, contestata in relazione a una pluralità di reati in materia di stupefacenti, e rideterminava gli aumenti per la continuazione, ferma restando la pena-base nel minimo edittale. Rigettava invece la richiesta di procedere a un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, richiamando le valutazioni negative già espresse dal giudice di primo grado.
Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione: ad avviso della difesa, il giudice dell’esecuzione, avendo rideterminato in melius gli aumenti di pena, avrebbe dovuto altrettanto rivalutare il giudizio di bilanciamento, essendo stato il giudice della cognizione vincolato dall’illegale attribuzione dello status di recidivo che aveva compresso la forbice sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del merito, sindacabile in legittimità solo in caso di arbitrio, illogicità o insufficiente motivazione, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 10713 del 2010, Contaldo e la successiva giurisprudenza conforme. Il giudizio di bilanciamento risulta sufficientemente motivato quando il giudice scelga l’equivalenza, anziché la prevalenza delle attenuanti, ritenendola la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto.
Quanto alla specifica vicenda, il giudice dell’esecuzione ha correttamente rivalutato il perimetro della contestazione-base limitatamente all’esclusione della recidiva — circostanza aggravante ad effetto speciale — e rideterminato la pena per gli aumenti in continuazione, in difetto degli automatismi di legge. La Corte d’appello ha tuttavia congruamente motivato il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, facendo proprie le valutazioni già espresse in sede di cognizione, che non risultano incompatibili con l’esclusione della recidiva: i precedenti penali, l’assenza di ulteriori elementi favorevoli e le parziali ammissioni rese nel corso degli interrogatori.
La dedotta asimmetria motivazionale è stata ritenuta insussistente. La rideterminazione degli aumenti per la continuazione era imposta dal venir meno degli automatismi legali dichiarati illegittimi; il giudizio di bilanciamento, invece, costituiva espressione di un potere discrezionale non condizionato dal meccanismo legale caducato. La difesa, contestando la mancata prevalenza delle attenuanti, ha in realtà sollecitato una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di un’ordinanza non illogica e congruamente motivata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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