Presunzione bancaria e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 17500 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale relativa in forza della quale i versamenti e i prelevamenti su conti correnti bancari si imputano a ricavi. Il contribuente può vincerla con presunzioni semplici, purché il giudice ne verifichi analiticamente gravità, precisione e concordanza in relazione ai singoli movimenti contestati. Ove il contribuente, invitato a giustificare le operazioni, non vi provveda, le movimentazioni su conti di terzi confluiscono nell’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, del medesimo d.P.R., senza ulteriore onere probatorio a carico dell’Amministrazione. La sola allegazione di dichiarazioni scritte non verificate non integra la prova contraria rigorosa richiesta.
Il Fatto
Il contribuente era stato ripreso a tassazione per maggior reddito relativo all’anno di imposta 2012. L’accertamento scaturiva dall’analisi di movimenti bancari — versamenti — dei quali il contribuente, invitato a chiarirne la provenienza, non aveva fornito giustificazione adeguata.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento. La CTP di Bari respingeva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riformava la decisione in senso favorevole alla parte privata, dichiarando la nullità dell’atto impositivo. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con unico motivo; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.. Si assume violato il criterio di riparto dell’onere della prova, per avere il giudice di appello considerato superata la presunzione di legge sulla base di dichiarazioni scritte non verificabili, aggirando il divieto di prova testimoniale scritta vigente ratione temporis e superato solo dalla legge n. 130/2022.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale che investe prelevamenti e versamenti, superabile dal contribuente, per il principio di libertà dei mezzi di prova, anche con presunzioni semplici. Il giudice deve però individuarne analiticamente i fatti noti, correlando ogni indizio — grave, preciso e concordante — ai movimenti contestati, senza affermazioni apodittiche o cumulative (Cass. n. 25502/2011; Cass. n. 2781/2015; Cass. n. 11102/2017).
La presunzione relativa comporta a carico del contribuente l’onere di specifica giustificazione delle movimentazioni, per dimostrarne la non imponibilità. Tale conseguenza si collega anche al principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 26014/2024).
Sul piano più radicale, quando il contribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni, le operazioni effettuate su conti intestati a terzi confluiscono nell’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. L’Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere in punto di riferibilità dei conti e delle somme; spetta al contribuente la rigorosa prova contraria (Cass. n. 7360/2024), che non può risolversi nella sola allegazione di dichiarazioni testimoniali scritte, in difetto di idonei riscontri documentali. Il testo novellato dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 non era applicabile ratione temporis.
Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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