La motivazione per relationem nel processo tributario e la notifica tramite posta privata (Cass. civ. Sez. 5 n. 17992 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., è configurabile solo in caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito. L’interesse ad impugnare, ex art. 100 cod. proc. civ., deve desumersi dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte, sicché è inammissibile il ricorso che deduca un vizio di legittimazione processuale dell’agente della riscossione nel giudizio di primo grado, non essendo conseguibile una reformatio in melius della sentenza impugnata. Nel processo tributario, la motivazione della sentenza d’appello può essere redatta per relationem a quella di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, rendendo proprie le argomentazioni del primo giudice e dimostrando di aver valutato l’infondatezza del gravame. La sottoscrizione illeggibile dell’agente postale sull’avviso di ricevimento della raccomandata non costituisce causa di nullità della notifica, ma mera irregolarità, non potendo essere fatta valere dal destinatario.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica relativa all’anno 2011, conseguente ad un avviso di accertamento notificato a mezzo di operatore postale privato. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, con sentenza motivata anche per relationem, confermava la decisione di prime cure, dichiarando il difetto di legittimazione processuale dell’agente della riscossione e rigettando l’appello del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erronea valutazione del difetto di legitimatio ad processum dell’agente della riscossione già nel giudizio di primo grado e, con il secondo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando, da un lato, che l’omessa pronunzia è configurabile solo per le questioni di merito e non per le eccezioni pregiudiziali di rito; dall’altro, che il contribuente difettava di interesse ad impugnare, non potendo ottenere alcuna utilità giuridica dalla deduzione del vizio di rappresentanza processuale dell’agente della riscossione, non avendo peraltro proposto specifico appello sul punto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la motivazione per relationem è legittima nel processo tributario, a condizione che la sentenza d’appello resti “autosufficiente” e dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame. La pronuncia impugnata, invece, aveva recepito le argomentazioni del primo giudice con autonome e meditate valutazioni, disattendendo implicitamente i motivi di appello e fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con le censure proposte.
La Corte ha inoltre escluso che la firma illeggibile dell’agente postale sull’avviso di ricevimento possa inficiare la validità della notifica: la fase essenziale dell’adempimento è costituita dalla spedizione, mentre la mancata apposizione di una sottoscrizione leggibile in calce all’annotazione comporta una mera irregolarità, non una nullità, non potendo essere fatta valere dal destinatario. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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