Trust e imposta di successione: tassazione solo al trasferimento finale al beneficiario (Cass. civ. Sez. 5 n. 7560 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trust, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 non integra un autonomo e sufficiente presupposto impositivo, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 53 Cost., la realizzazione di un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust disciplinato dalla l. n. 364/1989, l’atto istitutivo e l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee sono fiscalmente neutri, in quanto meramente strumentali alla segregazione patrimoniale. L’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta soltanto in occasione dell’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, che rappresenta l’unico indice di ricchezza tassabile.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un trust, in qualità di coobbligato con un legatario, per una maggiore imposta sulle successioni dovuta a seguito della costituzione del trust medesimo. La CTP ha rigettato il ricorso, ritenendo integrato il presupposto impositivo nella perdita di disponibilità dei beni da parte del disponente. La CTR, dichiarando inammissibile l’appello, ha invece sostenuto l’assenza di soggettività giuridica del trust, negando la legittimazione processuale dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, ritiene fondata la censura riguardante la declaratoria di inammissibilità. Pur condividendo l’orientamento secondo cui il trust non è un soggetto giuridico distinto e l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi è il trustee, il Collegio rileva che l’errore dell’Amministrazione finanziaria nell’emettere l’avviso nei confronti di un soggetto privo di soggettività è stato sanato dall’impugnazione proposta dal trustee nella propria qualità. L’esame delle procure alle liti e dell’intestazione del ricorso conferma che l’impugnazione è stata proposta dal trustee anche nella sua veste qualificata, rendendo ammissibile il gravame.
Quanto al merito, la Corte richiama i propri consolidati principi in materia di tassazione dei trust. Il trasferimento del bene dal disponente al trustee avviene a titolo gratuito ma non determina effetti traslativi, poiché il trustee è tenuto solo ad amministrare e custodire i beni in regime di segregazione patrimoniale. Detto atto è pertanto soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale, come già affermato da Cass., Sez. 5, n. 975/2018 e successive pronunce conformi.
La Corte chiarisce che la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce autonomo presupposto impositivo. L’imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta al momento dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione. Essa è dovuta soltanto in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poiché solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza. La sola designazione del beneficiario nell’atto istitutivo, anche in caso di c.d. trust trasparente, non equivale a un trasferimento immediato e definitivo del bene.
Alla luce di tali principi, la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva, risulta errata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali e risultando illegittima la pretesa impositiva, la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione del progressivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità nel corso del processo.
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Nota della Redazione
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