La prova contraria alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili non può fondarsi su una riserva appostata in bilancio anni dopo (Cass. civ. Sez. 5 n. 8451 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in relazione a ciascun esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, tanto per le maggiori componenti positive di reddito accertate quanto per le componenti negative disconosciute. Tale presunzione può essere vinta solo tramite una prova contraria che dimostri che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ai soci, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società nell’esercizio di competenza. Non è sufficiente a superare la presunzione la circostanza che gli utili extracontabili, oggetto di definizione agevolata, siano stati esposti in una “riserva non distribuibile” nel bilancio di un esercizio successivo, mancando la prova di un’effettiva e sostanziale correlazione tra tale appostazione e l’esercizio di produzione degli utili.
Il Fatto
La società contribuente, a ristretta base partecipativa, presentava una dichiarazione correttativa per usufruire della definizione agevolata di cui all’art. 1 del d.l. n. 119/2018, indicando maggiori imponibili. L’Agenzia delle entrate, applicando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, recuperava nei confronti della società le ritenute non operate sui redditi di capitale presuntivamente percepiti dal socio di minoranza.
La società impugnava l’avviso di accertamento. Sia la Corte di giustizia tributaria di primo grado sia quella di secondo grado accoglievano le ragioni della contribuente, ritenendo che l’appostazione, nel bilancio dell’esercizio successivo, dei maggiori imponibili in una “riserva di utili non distribuibile” valesse a superare la presunzione. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la dedotta violazione della doppia conforme, rilevando che il motivo era articolato come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e non come omesso esame di un fatto decisivo.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza dell’Ufficio, richiamando il principio secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa non è superata dalla sola dimostrazione della destinazione non personale degli utili. La prova contraria può consistere nella dimostrazione che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, ma deve riferirsi all’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti.
La Corte ha quindi censurato il ragionamento dei giudici d’appello, che avevano dato rilievo a un elemento meramente formale come l’appostazione di una riserva in un bilancio redatto a distanza di anni dall’annualità accertata, senza verificare se tale variazione corrispondesse a una situazione di accantonamento effettivamente risalente all’esercizio di produzione degli utili e senza indagare le ragioni per cui la riserva non fosse stata creata già in quel bilancio.
In definitiva, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché verifichi la sussistenza di una sostanziale, e non meramente formale, correlazione tra la modifica contabile postuma e gli utili del 2017.
Nota della Redazione
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