Utili extracontabili: la riserva postuma nel bilancio non supera la presunzione di distribuzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8453 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, opera in relazione allo stesso esercizio annuale in cui gli utili sono stati prodotti, in ragione della sola ristrettezza della compagine sociale. La prova contraria, gravante sul contribuente, non può essere ancorata a una mera operazione contabile “postuma”: l’appostazione a riserva non distribuibile di un importo corrispondente ai maggiori imponibili accertati, effettuata nel bilancio di esercizi successivi a quello di produzione degli utili e strumentale alla definizione agevolata del processo verbale di constatazione, non è di per sé sufficiente a superare la presunzione, occorrendo dimostrare una sostanziale correlazione tra la modifica del bilancio e una situazione di accantonamento effettivamente risalente all’annualità accertata.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione del 26/09/2018, venivano riscontrati maggiori imponibili a carico di una società a ristretta base personale, derivanti da ricavi non contabilizzati e dal disconoscimento di costi per operazioni inesistenti. La società presentava, nel 2019, una dichiarazione correttativa per usufruire della definizione agevolata di cui all’art. 1 del d.l. n. 119/2018. L’Agenzia delle entrate, applicando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, emetteva un avviso di accertamento per l’anno 2014, recuperando a tassazione in capo alla società le ritenute non operate sui redditi di capitale presuntivamente percepiti dal socio di minoranza.

La società impugnava l’atto, sostenendo che l’esposizione nel bilancio 2019 dei maggiori imponibili, accantonati a una “riserva di utili non distribuibile”, valesse a superare la presunzione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando l’annullamento dell’avviso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la cd. “doppia conforme”, rilevando che il motivo era articolato come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e non come omesso esame di un fatto decisivo.

Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha richiamato l’orientamento costante per cui, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola compagine sociale, sia per le maggiori componenti positive sia per quelle negative disconosciute, ed è riferita all’esercizio annuale in cui gli utili sono stati prodotti. La prova contraria può consistere nella dimostrazione che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società, non essendo sufficiente la mera deduzione di perdite contabili.

La S.C. ha censurato il ragionamento dei giudici d’appello, che avevano valorizzato un profilo meramente formale: l’iscrizione nel bilancio del 2019 di una riserva corrispondente agli utili extracontabili del 2014, invece di verificare se tale variazione corrispondesse a un’effettiva situazione di accantonamento risalente all’anno di produzione degli utili. L’operazione contabile, definita “postuma” e strumentale alla rottamazione del p.v.c., non offriva alcuna prova che nell’annualità accertata non vi fosse stata la distribuzione ai soci.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché accerti la sostanziale e non meramente formale correlazione tra la modifica del bilancio e le riserve relative all’anno d’imposta 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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