La prova delle operazioni oggettivamente inesistenti esige la valutazione integrata degli indizi (Cass. civ. Sez. 5 n. 19063 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può fondare la rettifica su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972. Grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, onere che non è assolto con la sola esibizione delle fatture o la regolarità formale delle scritture contabili. Il giudice di merito deve valutare gli elementi presuntivi in maniera unitaria e globale, e non parcellizzata, potendo il convincimento fondarsi anche su un elemento unico purché grave e preciso. L’onere probatorio dell’Ufficio non si estende alla mala fede del contribuente.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società, disconoscendo la deducibilità ai fini IRES e la detraibilità ai fini IVA di costi relativi a operazioni fatturate da un’altra società, ritenute oggettivamente inesistenti. L’Ufficio, dopo aver parzialmente annullato in autotutela le riprese relative ai lavori edili, contestava la fittizietà delle prestazioni «amministrative e di sviluppo».
La società contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la pronuncia, ritenendo che l’Ufficio non avesse fornito la prova dell’inesistenza oggettiva delle prestazioni. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova e valutazione delle presunzioni.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che, una volta che l’Ufficio abbia dimostrato, anche mediante presunzioni semplici, l’inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente deve provarne l’effettiva realtà. Tale onere non può dirsi assolto con l’esibizione delle fatture, atteso che questi documenti sono facilmente falsificabili e vengono normalmente impiegati per simulare un’operazione fittizia.
La Corte ha quindi enunciato i principi che governano la materia: la valutazione degli indizi deve essere globale e non parcellizzata, poiché ogni elemento può trarre vigore dall’altro in un rapporto di completamento reciproco; il convincimento può basarsi anche su un indizio unico, purché grave e preciso; l’onere probatorio dell’Amministrazione non si estende alla mala fede del contribuente, la cui buona fede è incompatibile con l’accertata inesistenza dell’operazione.
Nel caso di specie, la CGT marchigiana aveva omesso una valutazione d’insieme dei numerosi indizi offerti dall’Ufficio — quali la mancanza di sede e struttura, l’inverosimiglianza della prestazione, l’importo spropositato del corrispettivo e l’assenza di riscontri sui pagamenti — soffermandosi solo sulla mancata prova che la società fornitrice fosse una cartiera, circostanza di per sé non decisiva.
Avendo i giudici di merito trascurato di apprezzare elementi significativi in maniera unitaria, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.
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Nota della Redazione
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