Dipendenza da causa di servizio e presunzione per esposizione a uranio impoverito (TAR Toscana n. 1479 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando è accertata una patologia tumorale in capo a un militare esposto a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del servizio prestato in particolari contesti operativi, la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità con il servizio. Non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico, considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. È viziato per eccesso di potere il giudizio del Comitato di verifica che escluda la dipendenza da causa di servizio sul solo rilievo della mancata dimostrazione, da parte del militare, di una correlazione certa o altamente probabile tra patologia ed esposizione ai fattori di rischio.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio in numerose missioni all’estero in territori contaminati dalla dispersione di micro e nanoparticelle di metalli pesanti, per l’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito, e ha svolto attività addestrativa presso diversi poligoni di tiro nazionali.
Nel 2020 gli è stato diagnosticato un linfoma cutaneo T. Ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, producendo certificazione medica attestante un’elevata presenza di metalli pesanti nel sangue. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha escluso il nesso causale; il Comando Generale ha rigettato l’istanza. Il militare impugna il rigetto davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 7 ottobre 2025, che ha affermato la configurabilità di una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio per le patologie tumorali contratte da militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti.
Il fondamento della presunzione è duplice: la rinnovata concezione della causalità medico-legale, non ancorata rigidamente alla teoria condizionalistica ma al criterio del “più probabile che non”; e l’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010, come modificato dal d.l. n. 228/2010, convertito nella legge n. 9/2011, che individua un rischio professionale specifico legato a particolari condizioni ambientali od operative.
Ne deriva un riparto dell’onere probatorio coerente con l’art. 2087 del codice civile: il militare deve dimostrare di avere svolto il servizio in condizioni che ne hanno aumentato il rischio di malattia e che la patologia manifestatasi abbia carattere tumorale ed espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è onerata della prova contraria, consistente in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Nel caso concreto, il Comitato ha escluso la dipendenza da causa di servizio per il solo fatto che il ricorrente non aveva assolto l’onere di provare un nesso causale certo, senza indicare alcun fattore genetico alternativo. Ha negato valenza probatoria alle analisi di laboratorio e ha invocato la pretesa “natura ubiquitaria” delle nanoparticelle. Tali argomenti sono generici e privi di riscontro.
Il ricorso è accolto: sono annullati il provvedimento di rigetto e il parere del Comitato, che dovrà rideterminarsi tenendo conto dei principi esposti. Non è invece accolta la domanda di annullamento del verbale della commissione medica ospedaliera, non essendo state formulate censure sul punto. Le spese sono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti.
Nota della Redazione
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