Cessazione della materia del contendere per accettazione del piano riabilitativo e risarcimento danno: profili di giurisdizione (TAR Lazio n. 12440 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accettazione da parte dei genitori del piano riabilitativo individuale proposto dall’azienda sanitaria, con espressa sottoscrizione, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di redazione e aggiornamento del piano. La domanda di esecuzione coattiva delle prestazioni indicate nel piano accettato, nonché la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata o parziale erogazione delle prestazioni stesse, attengono a diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile alcun esercizio di potere autoritativo in capo all’amministrazione sanitaria. Non è ammissibile che il privato sovrapponga le proprie valutazioni cliniche, o quelle del proprio centro di fiducia, a quelle del Servizio sanitario nazionale, che opera tra i vincoli di spesa e i livelli essenziali di assistenza; ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria per le spese sostenute privatamente per terapie non richieste formalmente e non riconosciute nei precedenti piani.
Il Fatto
I genitori di un minore con disturbo dello spettro autistico adivano il TAR per ottenere l’accertamento del diritto a ricevere dall’Azienda Sanitaria Locale un trattamento riabilitativo comportamentale intensivo con metodo E.S.D.M. o A.B.A., e la condanna dell’amministrazione all’erogazione delle terapie e al risarcimento del danno per l’inerzia serbata. Nel corso del giudizio, l’ASL adottava una serie di Piani Riabilitativi Individuali, accettati e sottoscritti dai genitori, che riconoscevano progressivamente le terapie richieste; la famiglia, tuttavia, lamentava la mancata integrale e tempestiva erogazione delle prestazioni previste e chiedeva il rimborso delle spese sostenute per terapie acquisite privatamente in epoca antecedente alla presa in carico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che i genitori avevano accettato, sottoscrivendoli, i piani riabilitativi succedutisi nel tempo: dal primo piano del 2023 fino al piano del 30.10.2025. Tale accettazione comporta la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda diretta ad ottenere la redazione e l’aggiornamento del piano stesso, residuando l’interesse alla decisione solo sulle domande di esecuzione e risarcitorie.
Quanto alla richiesta di erogazione delle prestazioni indicate nel piano accettato, formulata solo in memoria non notificata, il Collegio ne ha rilevato l’inammissibilità per essere domanda nuova. Ha inoltre affermato che, a prescindere da tale profilo, la domanda esulerebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in materia di diritti soggettivi e non essendo configurabile alcun esercizio di potestà autoritativa nella successiva fase di esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione alla domanda di risarcimento del danno per la mancata concreta erogazione delle prestazioni previste dai piani accettati e non impugnati, in quanto conseguenza diretta della dedotta lesione del diritto alla salute, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario. Il TAR ha così dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione di tali capi di domanda.
Con specifico riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute dai genitori per le terapie A.B.A. intensive effettuate privatamente, il Collegio l’ha esaminata nel merito, ritenendola infondata. Dalle risultanze istruttorie è emerso che i genitori non avevano impugnato i piani precedenti né formalmente diffidato l’ASL prima dell’istanza del 2023, alla quale l’amministrazione aveva prontamente risposto riconoscendo la terapia con il piano del 13.7.2023. Il TAR, richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 6785/2024, ha escluso che il privato possa pretendere di sovrapporre le proprie valutazioni cliniche o quelle del proprio centro di fiducia alle determinazioni del Servizio sanitario nazionale, il quale opera nel bilanciamento tra i vincoli di bilancio e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al d.P.C.M. 2017, senza che possano valere gli enfatici richiami all’art. 32 Cost. e all’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Nota della Redazione
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