Onere di elezione di domicilio con l’appello: richiamo espresso e specifico necessario (Cass. pen. Sez. 6 n. 12006 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio con l’atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma applicabile ratione temporis alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024), grava anche sull’imputato che sia stato presente nei gradi precedenti. Tale onere può essere assolto mediante il richiamo, contenuto nell’atto di gravame, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, purché il richiamo sia «espresso e specifico» e indichi la collocazione dell’atto nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione. L’elezione di domicilio incorporata nella procura speciale, ma non richiamata nell’atto di appello, non soddisfa i requisiti richiesti.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata ha condannato l’imputato per il reato di oltraggio. La Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla difesa, ritenendo violato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per non essere stata depositata, con l’atto di appello, la dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della norma. La difesa ha sostenuto che l’elezione di domicilio fosse stata allegata all’atto di impugnazione, essendo contenuta nel corpo della procura speciale, e ha invocato i principi della Corte EDU in tema di accesso alle giurisdizioni superiori.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 13808 del 2024, la quale ha stabilito che la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge n. 114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024. Poiché l’appello era anteriore a tale data, la questione è stata ritenuta rilevante.
La Corte ha quindi chiarito che l’onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio era previsto, nel sistema della riforma Cartabia, anche per l’imputato presente nei precedenti gradi di giudizio. La presenza nelle fasi pregresse è stata giudicata inconferente, in quanto l’adempimento risponde all’esigenza di assicurare celerità e certezza della notificazione per il giudizio di appello. Per l’imputato assente, invece, l’art. 583, comma 1-quater, cod. proc. pen. prevedeva il rilascio di un mandato specifico al difensore.
Quanto alle modalità di adempimento, gli ermellini hanno richiamato il principio delle Sezioni Unite De Felice: l’onere può essere assolto con il richiamo a una precedente elezione di domicilio, ma tale richiamo deve essere «espresso e specifico» e deve indicarne la «collocazione nel fascicolo processuale», per consentire l’immediata individuazione del luogo di notificazione. Nel caso di specie, dagli atti non risulta un’autonoma elezione di domicilio allegata all’appello, né l’atto contiene riferimenti alla sua esistenza. L’elezione incorporata nel mandato ad impugnare, non essendo richiamata nel gravame, non consente di individuare con certezza il luogo in cui eseguire le notifiche.
La Corte ha infine escluso il contrasto con i principi della sentenza Succi e altri c. Italia, riguardante un’applicazione formalistica dei criteri redazionali del ricorso civile, non assimilabile alla fattispecie in esame. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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