Pene sostitutive in appello solo su richiesta o consenso dell’imputato (Cass. pen. Sez. V n. 31289 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 4-ter dell’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 31 del 2024, consente al giudice di appello di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, ne ricorrano i presupposti. Il potere di sostituzione resta tuttavia subordinato alla richiesta o al consenso dell’imputato, non essendo configurabile un intervento d’ufficio. Rimane fermo il principio delle Sezioni unite n. 12872 del 2017, secondo cui il carattere tassativo delle ipotesi di potere officioso del giudice dell’appello, in deroga al principio devolutivo, preclude l’applicazione delle pene sostitutive in assenza di domanda. La nuova disciplina amplia le ipotesi in cui la sostituzione è possibile, ma non muta la natura dispositiva dell’istanza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 26 settembre 2024, conferma la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 612, comma 2, cod. pen., irrogando la pena di sette mesi di reclusione. Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione.

Con unico motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 56-bis della legge n. 689 del 1981 e all’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. Sostiene che, dopo il d.lgs. n. 31 del 2024, il giudice dell’appello potrebbe rilevare d’ufficio la sostituzione della pena, senza preventiva istanza, e che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l’applicabilità di una pena sostitutiva a fronte di una pena mite. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato e ricostruisce la portata della norma introdotta dal cd. Correttivo Cartabia. L’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. prevede che, quando per effetto della decisione sull’impugnazione è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ne ritiene i presupposti, sostituisce la pena detentiva.

Secondo la Relazione ministeriale illustrativa del decreto, la disposizione introduce la possibilità di sostituzione diretta quando la pena sia determinata entro tale limite, su richiesta dell’appellante o per effetto dei poteri officiosi di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Se il consenso è già acquisito, la corte provvede direttamente; altrimenti, depositato il dispositivo, deve acquisirlo assegnando un termine perentorio e fissando udienza per integrare o confermare il dispositivo.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni unite n. 12872 del 2017 (Punzo), che avevano escluso la possibilità di applicare le pene sostitutive d’ufficio in mancanza di richiesta nell’atto di appello, in ragione del carattere tassativo delle ipotesi in cui l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. riconosce il potere officioso in deroga al principio devolutivo. La nuova norma amplia le ipotesi di sostituzione, ma mantiene ferma l’indispensabilità del consenso dell’imputato.

Nel caso concreto la disciplina è applicabile ratione temporis, essendosi il giudizio di appello svolto dopo l’entrata in vigore del decreto. Tuttavia il ricorrente non aveva avanzato richiesta di pena sostitutiva né espresso il relativo consenso con l’atto di appello, i motivi nuovi o le memorie, e la Corte territoriale non aveva esercitato alcun potere officioso. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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