Cartella emessa da agente del domicilio fiscale errato è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 21635 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale dell’agente della riscossione a emettere la cartella di pagamento è determinata dal criterio di correlazione tra l’ambito territoriale di operatività dell’agente e il domicilio fiscale del contribuente, con il quale si instaura un rapporto diretto, in coerenza con gli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che il ruolo deve essere consegnato dall’ente impositore all’agente nel cui ambito territoriale coincide il domicilio fiscale del contribuente e che solo tale agente può emettere la cartella, pena la nullità dell’atto riscossivo. Il potere di delega della materiale attività di riscossione ex art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 è facoltativo e non incide sul riparto di competenza.

Il Fatto

La società contribuente riceveva una cartella di pagamento, e il relativo ruolo, per l’imposta di fabbricazione di oli minerali e derivati relativa all’anno 2006. La cartella era stata notificata alla società quale coobbligata di altra società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, su appello della società, rigettava l’impugnazione.

La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contestando tra l’altro la violazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la CTR ritenuto competente l’agente della riscossione della Provincia di L’Aquila anziché quello della Provincia di Roma, sede della società.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale il quarto motivo e lo ritiene fondato, con assorbimento degli altri. Il criterio di riparto della competenza territoriale dell’agente della riscossione si fonda sulla correlazione tra l’ambito territoriale di operatività dell’agente e il domicilio fiscale del contribuente.

Da tale criterio discendono due corollari. Da un lato, il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall’ente impositore all’agente della riscossione il cui ambito territoriale coincida con il domicilio fiscale del contribuente. Dall’altro, solo l’agente nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale può emettere la cartella di pagamento, pena la nullità dell’atto riscossivo.

La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, indicando Cass. n. 20669 del 01/10/2014 e Cass. n. 20458 del 30/07/2019, nonché la ricostruzione sistematica di Cass. n. 23889 del 05/09/2024.

Il collegio chiarisce poi che il potere di delegare la materiale attività di riscossione, previsto dall’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, è cosa diversa: la delega è facoltativa e non obbligatoria, e il richiamo operatone dalla ricorrente è erroneo.

Nel caso concreto è incontestato che la società contribuente abbia domicilio fiscale in Roma. La competenza a emettere la cartella spettava dunque all’agente della riscossione della Provincia di Roma, non a quello della Provincia di L’Aquila, con conseguente nullità della cartella impugnata.

Il quarto motivo è quindi accolto, gli altri assorbiti; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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