L’avvio di un procedimento interno non interrompe la prescrizione del credito alla restituzione (Cass. civ. Sez. 1 n. 17521 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione, per attribuire ad un atto efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., lo stesso deve presentare un elemento soggettivo, consistente nella chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Non è pertanto idoneo allo scopo l’atto con cui l’ente pubblico, attributario di un contributo, disponga la mera costituzione di un gruppo di lavoro per lo svolgimento di adempimenti istruttori e l’apertura di un procedimento di secondo grado, trattandosi di atto a rilevanza meramente interna che non reca ancora una manifestazione di volontà di revocare il contributo e di chiedere la restituzione delle somme erogate.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’attività alberghiera, aveva ottenuto dalla Regione contributi a fondo perduto per la realizzazione di un albergo. A distanza di anni, la Regione adottava una delibera di revoca dei benefici per presunte irregolarità e difformità dei lavori, invitando il beneficiario alla restituzione delle somme erogate. Il beneficiario, dopo un iniziale giudizio dinanzi al TAR conclusosi con una declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario, riassumeva la causa dinanzi al Tribunale, che rigettava le sue domande e accoglieva la domanda riconvenzionale della Regione volta alla condanna alla restituzione dell’indebito.

La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo non prescritto il credito della Regione alla restituzione, in quanto il termine prescrizionale decennale sarebbe stato interrotto da una delibera della Giunta regionale del 1988, con la quale era stato costituito un gruppo di lavoro per lo svolgimento dell’istruttoria e per l’apertura del procedimento di verifica delle opere finanziate.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, affronta la questione centrale relativa all’individuazione degli atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito alla restituzione vantato dall’ente pubblico. I giudici di legittimità richiamano il principio, già affermato in precedenti pronunce (Cass. 24913/2022, Cass. 1166/2018), secondo cui l’atto interruttivo deve contenere una chiara manifestazione di volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato.

Tale manifestazione di volontà deve tradursi in una pretesa esplicita e in una richiesta scritta di adempimento idonea a costituire in mora il debitore. La Corte osserva che la delibera richiamata dai giudici di merito si limitava a istituire un gruppo di lavoro per lo svolgimento di adempimenti istruttori, configurando un atto dall’efficacia meramente interna all’ente pubblico.

La delibera, pertanto, non esprimeva ancora alcuna volontà di revocare il contributo e di chiederne la restituzione, ma si risolveva nell’avvio di un procedimento che solo in via eventuale e futura avrebbe potuto concludersi con l’adozione di provvedimenti satisfattivi del credito. Tale atto, non essendo diretto al beneficiario e non contenendo una richiesta di adempimento, non poteva essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ..

La Corte accoglie quindi il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché rivaluti la fondatezza dell’eccezione di prescrizione alla luce del principio enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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