Precauzione e 5G: il SUAP può superare il dissenso comunale (TAR Toscana n. 1036 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di precauzione non può essere invocato per contestare un’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base quando il livello di rischio connesso all’esposizione ai campi elettromagnetici è già puntualmente definito dai decisori centrali, attraverso limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità fissati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalla legge n. 36/2001. Il SUAP dell’Unione di comuni, quale autorità procedente nella conferenza di servizi, può superare il dissenso del Comune territorialmente competente quando quest’ultimo si fondi su un criterio localizzativo meramente preferenziale espresso dal regolamento comunale e non sull’assoluta inidoneità dell’area. Il carattere condizionato del ricorso incidentale proposto dall’operatore non ne comporta l’improcedibilità in caso di rigetto del ricorso principale, ma la preclusione della sua cognizione per assorbimento logico necessario.
Il Fatto
Alcuni residenti e proprietari di immobili nel territorio di un Comune toscano hanno impugnato la determinazione con cui il SUAP dell’Unione di comuni ha concluso positivamente la conferenza di servizi, confermando l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile su un’area prossima alle loro abitazioni.
Il ricorso, inizialmente proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica e poi trasposto davanti al TAR a seguito di opposizione, lamentava il pregiudizio paesaggistico e le apprensioni legate all’esposizione elettromagnetica. Il Comune interessato si è costituito a sostegno dei ricorrenti, mentre l’operatore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità: il provvedimento del febbraio 2025 non è mera conferma di quello precedente, essendo fondato su un’istruttoria rinnovata con l’acquisizione dei pareri del Comune e della Soprintendenza. Ha poi ritenuto di poter prescindere dall’approfondimento sull’inammissibilità del ricorso collettivo, stante l’infondatezza nel merito.
Quanto al primo motivo, il SUAP dell’Unione di comuni ha legittimamente esercitato la funzione attribuita dallo statuto, superando il dissenso comunale. L’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 vieta ai comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio; l’art. 11, comma 2-bis, lett. a), legge regionale n. 49/2011 qualifica le aree individuate dal Comune come meramente preferibili, non preclusive. Il criterio localizzativo comunale soccombe dunque davanti alle esigenze di funzionalità delle reti.
Privo di fondamento è anche il secondo motivo: l’autorità procedente ha specificamente vagliato e motivatamente superato le ragioni del dissenso, senza che fosse esigibile un onere di motivazione rafforzata. Il terzo motivo è infondato perché l’area non è gravata da vincoli paesaggistici o archeologici, come accertato dalla Soprintendenza a seguito di sopralluogo.
Il quarto motivo è respinto muovendo dal perimetro del principio di precauzione, che opera solo quando l’ordinamento non preveda già parametri di protezione. Poiché i limiti sono definiti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, richiamato dalla legge n. 214/2023, il richiamo generico al principio è inammissibile. L’ARPA si è attenuta ai criteri dell’art. 14, comma 8, lett. b), d.l. n. 179/2012, applicando il fattore di riduzione solo per il valore di attenzione e non per il limite di esposizione.
Il rigetto del ricorso principale preclude la cognizione del ricorso incidentale condizionato, per assorbimento logico necessario. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.