Rinnovo CCNL e modifica contrattuale: obbligo di motivazione della stazione appaltante (TAR Lombardia n. 463 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, la stazione appaltante investita di un’istanza di modifica negoziale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 non può rigettarla limitandosi a rilevare l’assenza nel contratto di una clausola di revisione dei prezzi. L’Amministrazione è tenuta a esercitare il potere-dovere, di natura discrezionale, di valutare in concreto la sussumibilità della sopravvenienza dedotta, verificando l’imprevedibilità della stessa e l’assenza di alterazione della natura generale del contratto. Il difetto di motivazione e di istruttoria, unitamente all’omesso preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990, determina l’illegittimità del diniego. Restano inammissibili le censure che investono l’an e il quantum del riequilibrio, per il divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Una società di vigilanza risultava aggiudicataria di un lotto di gara indetta da una società di mobilità per servizi fiduciari da svolgersi in immobili cittadini. Nel corso dell’esecuzione contrattuale l’aggiudicataria chiedeva l’adeguamento del corrispettivo per l’aumento del costo della manodopera conseguente al rinnovo del CCNL di settore; la richiesta veniva respinta per assenza di clausola revisionale.

Con una seconda istanza, la società rappresentava che a soli otto mesi dal primo era intervenuto un ulteriore rinnovo del contratto collettivo, qualificandolo come circostanza straordinaria e imprevedibile ex art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. Dopo l’accertamento giudiziale dell’obbligo di provvedere, l’Amministrazione rigettava nuovamente l’istanza. La società impugnava quel diniego.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge le eccezioni preliminari di inammissibilità. Il provvedimento impugnato non è meramente confermativo del precedente diniego, poiché origina da un’istanza di contenuto distinto e da un autonomo procedimento di revisione contrattuale. Nemmeno rileva l’omessa impugnazione di una parte della motivazione, trattandosi di sviluppo argomentativo e non di autonomo motivo sostenitore dell’atto, con esclusione della figura del provvedimento plurimotivato.

Nel merito il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, che non impone clausole revisionale obbligatorie ma elenca tassativamente le ipotesi di modifica. Tra queste, la lett. c) richiede circostanze impreviste e imprevedibili, purché non sia alterata la natura generale del contratto.

La ricorrente aveva prospettato il duplice ravvicinato rinnovo del CCNL come evento straordinario, sollecitando espressamente la valutazione ex lett. c). L’Amministrazione, in esecuzione dell’ordine giudiziale, si era invece limitata a opporre la mancanza della clausola revisionale, omettendo ogni motivazione sulla sussumibilità della fattispecie. Sussiste pertanto il difetto motivazionale, istruttorio e di contraddittorio procedimentale, non sanabile ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 data la natura discrezionale del potere.

Sulle censure di merito, il Tribunale richiama il principio per cui gli aumenti del costo del lavoro da rinnovo collettivo non sono di per sé imprevedibili, dovendo l’impresa tenerne conto in sede di offerta (cfr. C.d.S. n. 4793/2024). Il primo rinnovo, rispetto a un contratto sottoscritto nel 2022, non può dirsi imprevedibile. Diverso è il secondo rinnovo, intervenuto a soli otto mesi: tale profilo avrebbe dovuto essere approfondito in concreto dall’Amministrazione, accertamento del tutto omesso.

Sono invece inammissibili le censure sulla sussistenza del diritto alla rideterminazione e sul quantum, poiché le valutazioni sull’an e sul quantum del riequilibrio appartengono alla sfera autoritativa della stazione appaltante, con divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, c.p.a. Il ricorso è accolto nei termini precisati, con annullamento del provvedimento e ordine di concludere il procedimento con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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