Co-progettazione ETS, punteggi numerici e sindacato sul merito tecnico (TAR Toscana n. 1034 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, in presenza di criteri di valutazione analitici e predeterminati, il punteggio numerico espresso dalla commissione integra motivazione adeguata del giudizio tecnico-discrezionale, senza necessità di esternare i giudizi dei singoli commissari, purché la lex specialis delimiti il perimetro valutativo tramite criteri, sub-criteri, giudizi sintetici e coefficienti. Le censure volte a sostituire la valutazione della commissione con quella del concorrente sono inammissibili, salvo che l’offerta sia manifestamente illogica, irrazionale o frutto di palese travisamento dei fatti. La mera erroneità materiale di una colonna della tabella dei punteggi, rilevabile ictu oculi e priva di incidenza concreta, non determina l’illegittimità della procedura quando la commissione abbia applicato i punteggi corretti.

Il Fatto

Con determinazione n. 1855 del 13 agosto 2025, il Comune ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse di enti del terzo settore per la co-progettazione di interventi di housing first, housing led e housing temporaneo, finalizzati a contrastare il disagio socio-abitativo di persone in marginalità. All’esito della selezione, il raggruppamento aggiudicatario si è collocato al primo posto con 64,40 punti; il raggruppamento ricorrente al secondo, con 61,80 punti.

Il raggruppamento secondo classificato ha impugnato la determinazione n. 2132 del 16 settembre 2025, con cui il Comune ha approvato la graduatoria, e, dopo accesso agli atti, ha proposto motivi aggiunti avverso la determinazione n. 2223 del 30 settembre 2025 e la convenzione stipulata, chiedendo l’annullamento, la dichiarazione di inefficacia e il subentro, oltre al risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, muovendo dal primo ordine di censure, relativo alle modalità di attribuzione dei punteggi. Le ricorrenti denunciano l’incertezza della tabella contenuta nell’art. 8 dell’avviso, che indica in tre colonne distinte i punteggi massimi per i criteri A, C, D ed E. Il motivo è irricevibile per tardività, trattandosi di previsioni immediatamente lesive non impugnate, e comunque infondato: la terza colonna costituisce un mero errore materiale, rilevabile ictu oculi perché la somma dà 51 punti, inferiore alla soglia di sbarramento di 60 punti, e solo le colonne sesta e settima ripartiscono correttamente i punteggi. La commissione ha applicato proprio questi ultimi, senza alcuna incidenza sulla par condicio dei concorrenti.

Le doglianze sulla colonna “coefficiente di giudizio” e sui coefficienti intermedi sono parimenti respinte: i punteggi tabellari sono stati correttamente attribuiti e la media aritmetica dei coefficienti dei commissari, da cui deriva il coefficiente medio, era espressamente prevista dall’avviso, così come i giudizi sintetici da ottimo a carente.

Sulla motivazione dei punteggi, il Collegio richiama il consolidato insegnamento per cui, in presenza di criteri puntuali e specifici, il punteggio numerico è motivazione sufficiente, consentendo la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione (Cons. Stato n. 8003 del 2024; Cons. Stato n. 6586 del 2023). Il meccanismo dell’avviso è analitico e delimitava adeguatamente il giudizio.

Quanto alla valutazione “atomistica” dei criteri, il Collegio osserva che l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nella definizione dei criteri, sindacabile solo per abnormità, sviamento o manifesta illogicità; l’avviso prevedeva valutazioni autonome voce per voce e nessun meccanismo interdipendente. Sul merito tecnico, il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai soli casi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, essendo precluso un sindacato sostitutivo (Cons. Stato n. 2109 del 2024; Cons. Stato n. 6753 del 2019).

Nel merito, i rilievi sulle carenze progettuali del raggruppamento aggiudicatario risultano generici e non evidenziano palese inattendibilità del giudizio; il progetto prevedeva equipe multiprofessionale, supervisori e fasi di inserimento lavorativo. Quanto al cofinanziamento, l’importo offerto è superiore a quello dei ricorrenti e giustifica il punteggio massimo; le modifiche introdotte in sede di progetto definitivo sono di minima portata, coerentemente con la natura stessa della co-progettazione. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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