Daspo in caso di recidiva annullato se il precedente è caducato in sede giurisdizionale (TAR Lazio n. 825 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (c.d. daspo) adottato ai sensi dell’art. 6, legge n. 401/1989 non consegue automaticamente alla mera presentazione di una denuncia per i reati ivi elencati. L’Amministrazione è tenuta a compiere un sommario accertamento sulla consistenza degli elementi fattuali, verificando che la condotta sia stata in concreto idonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica e valutando accuratamente la pericolosità attuale del destinatario. L’irrogazione della misura nella misura aggravata di anni cinque per effetto della recidiva è illegittima quando il precedente provvedimento risulti annullato in sede giurisdizionale, non potendo tale circostanza fondare una valutazione di maggiore pericolosità.
Il Fatto
Il ricorrente, sostenitore della squadra di calcio “Arezzo Calcio”, era stato raggiunto da un provvedimento di daspo emanato dal Questore di Frosinone per la durata di anni cinque. La misura era stata disposta in relazione a un episodio di scontri tra tifoserie verificatosi presso l’area di servizio “Casilina Est”, dove i sostenitori aretini di rientro da una trasferta erano stati aggrediti da un gruppo di tifosi avversari. Il Questore aveva ritenuto il ricorrente responsabile di una condotta attiva, poiché lo stesso era stato ripreso con il volto travisato mentre impugnava un bastone, e aveva applicato l’aggravamento della misura in considerazione di un precedente daspo emesso dal Questore di Siena.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, sostenendo l’assenza di una condotta pericolosa e la mancata valutazione delle memorie difensive. In sede cautelare, il Tribunale ordinava il riesame del provvedimento, rilevando che il precedente daspo era stato annullato in sede giurisdizionale. L’Amministrazione non ottemperava all’ordine.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato nei termini di seguito indicati. La misura del daspo può essere adottata quando il soggetto sia denunciato per una delle fattispecie delittuose richiamate dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, tra cui quella di cui all’art. 6-quater della medesima legge. Tuttavia, l’esigenza di prevenzione non legittima automatismi: il provvedimento ha natura discrezionale e richiede un’istruttoria adeguata e una motivazione congrua che dia conto degli elementi fattuali raccolti e della valutazione di pericolosità compiuta.
Nel caso di specie, il Collegio ha riconosciuto la sufficienza motivazionale del provvedimento in ordine alla condotta attiva del ricorrente, il quale era stato ripreso mentre impugnava un oggetto atto ad offendere con il volto travisato. Tale circostanza integrava un’ipotesi legittimante l’adozione del daspo.
Cionondimeno, il Collegio ha rilevato una carenza motivazionale in relazione all’applicazione dell’aggravante della recidiva. La durata di anni cinque era stata giustificata dall’esistenza di un precedente daspo emesso dal Questore di Siena nel 2011. Tale precedente, come emerso dalle valutazioni del GIP, era stato annullato dal TAR Toscana e dal Consiglio di Stato. L’Amministrazione non aveva considerato tale circostanza e non aveva fornito alcuna motivazione in ordine all’attualità della pericolosità desunta da un provvedimento caducato.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui ha applicato la misura aggravata di anni cinque conseguente alla recidiva, restando impregiudicato il potere dell’Amministrazione di riesaminare il procedimento. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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