Società estinta e ricorso del liquidatore: inammissibile per difetto di legittimazione (Cass. civ. Sez. V n. 20296 del 20.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese, con estinzione della stessa prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio, determina il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, con conseguente inammissibilità del ricorso. La persona fisica destinataria di un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, essendo intestato esclusivamente a una società di capitali, non è legittimata a impugnarlo in proprio. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma esige che l’atto o il passaggio richiamato sia trascritto, sintetizzato o localizzato. Il ricorso incidentale dell’Amministrazione avverso una statuizione meramente processuale è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania riformava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’ex liquidatrice di una società a responsabilità limitata contro un avviso di accertamento relativo a Ires, Iva e Irap per l’anno d’imposta 2010.

I giudici d’appello accertavano che la cancellazione della società dal registro delle imprese era avvenuta prima della notifica dell’atto impositivo. La variazione annotata, che aveva indotto i primi giudici a ritenere mutata solo la ragione sociale, riguardava in realtà il solo indirizzo di posta elettronica. Su questa base la CTR applicava il principio secondo cui l’estinzione della società comporta il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore. Contro tale pronuncia la ricorrente proponeva ricorso per cassazione; l’Agenzia delle entrate resisteva e formulava ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso principale, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo di aver agito non quale liquidatrice, ma in virtù di un proprio interesse ad agire, come consegnataria dell’atto e socia della società.

La Corte ritiene il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. L’affermazione in diritto della CTR è conforme al consolidato orientamento di legittimità, richiamato con Cass. n. 33278/2018, Cass. n. 11100/2017 e Cass. n. 23365/2019: la cancellazione dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione del giudizio determina il difetto di capacità processuale della società e di legittimazione dell’ex liquidatore.

Sotto un primo profilo, il motivo è infondato là dove la ricorrente assume che la mera qualità di consegnatario dell’atto la legittimasse a prescindere da ogni altra considerazione. La Corte, richiamando Cass. n. 12865/2025, chiarisce che la persona fisica destinataria di un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, essendo intestato esclusivamente a una società di capitali, non è legittimata a impugnarlo in proprio. Manca del tutto l’allegazione di pretese dirette contenute nell’avviso.

Sotto un secondo profilo, il motivo è inammissibile là dove la ricorrente afferma di aver agito quale socia: non indica alcun passaggio del ricorso in cui ciò sia avvenuto, richiamando solo una pagina in cui si qualifica mera consegnataria e deduce genericamente il proprio interesse. Ricorre la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Neppure un’interpretazione non formalistica del principio di autosufficienza, alla luce dei principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e di Cass., S.U., n. 8950/2022, Cass. n. 12481/2022 e Cass. n. 11325/2023, esime dal trascrivere, sintetizzare o localizzare l’atto richiamato.

Il ricorso incidentale dell’Agenzia, articolato in due motivi, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte applica il principio di Cass. Sez. U. n. 21289/2005, secondo cui la soccombenza e l’interesse ad impugnare sono esclusi quando l’absolutio ab instantia sia avvenuta per effetto di una statuizione meramente processuale, potendo configurarsi interesse solo in presenza di rituale domanda riconvenzionale finalizzata all’esame del merito. Ne segue la compensazione integrale delle spese e l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo per la ricorrente principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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