Inattendibilità contabile e accertamento induttivo con presunzioni supersemplici (Cass. civ. Sez. 5 n. 17952 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, laddove le scritture contabili siano inattendibili, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 con metodo induttivo puro, ricorrendo a presunzioni c.d. supersemplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tale facoltà è esercitabile sempre che la ricostruzione del reddito avvenga secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., con la conseguente necessità di determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, al fine di evitare che sia assoggettato a imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, con il quale veniva contestato un maggior reddito imponibile. L’accertamento traeva origine dal rilievo per cui l’acquisto di una partita di stoffa presso una società fornitrice sarebbe stato strumentale a occultare la rivendita “in nero” di divani e poltrone, i cui corrispettivi non erano stati contabilizzati. L’Ufficio, ritenuta la contabilità assolutamente inattendibile, ricostruiva i ricavi non dichiarati applicando il prezzo di listino al numero di divani e poltrone realizzabili dalla stoffa acquistata.

La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello avverso tale decisione veniva a sua volta respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la nullità dell’atto impositivo per invalidità della delega di firma del funzionario, rilevando che le questioni della mancanza di firma autografa e della carenza di motivazione della delega non risultavano essere state prospettate nei precedenti gradi di merito. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove. Il motivo è stato altresì ritenuto non conforme al principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente trascritto la delega contestata né indicato i dati necessari alla individuazione della sua collocazione nei fascicoli dei giudizi di merito.

Il secondo motivo, concernente la dedotta violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è sottratta al sindacato di legittimità con il rimedio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, come correttamente operata dalla C.T.R., la quale aveva accertato che le contestazioni erano state oggetto di contraddittorio sia prima dell’adozione dell’atto, sia successivamente, in occasione del procedimento di adesione.

Il terzo motivo, con il quale la società contestava l’assenza di prova dell’evasione e l’inapplicabilità delle presunzioni invocate dall’Ufficio, è stato invece scrutinato nel merito e ritenuto infondato. La Corte ha ricostruito la disciplina dei metodi di accertamento, distinguendo l’accertamento analitico-contabile di cui all’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, fondato su prove dirette, dall’accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici, per giungere all’accertamento induttivo puro di cui al comma 2 della medesima disposizione. Nella specie, essendo emersa una contabilità manifestamente alterata e non veritiera, con alterazioni e abrasioni nei documenti fiscali e la sistematica sovrastima del numero di divani ceduti ai clienti al fine di occultare vendite in nero, l’Ufficio ha legittimamente proceduto con metodo induttivo, utilizzando presunzioni supersemplici e documentazione extracontabile.

La Corte ha altresì precisato che la determinazione del reddito secondo il metodo induttivo puro non esime l’Amministrazione dal rispetto dei criteri di ragionevolezza e dal parametro costituzionale della capacità contributiva, dovendo essere determinati, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Tale evenienza non è stata oggetto di specifica doglianza da parte della ricorrente, il cui motivo, per la parte in cui mirava a una diversa valutazione del compendio istruttorio, è stato ritenuto inammissibile in quanto precluso nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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