La Cassazione ribadisce l’ambito del giudizio di ottemperanza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 5851 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992 delimita il perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze pronunciate in esito al giudizio di ottemperanza. Il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per inosservanza delle norme del procedimento, nozione che ricomprende ogni error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza, ma che non consente di dedurre vizi di error in iudicando. L’errata liquidazione degli esborsi sostenuti dai difensori nel giudizio presupposto costituisce un vizio di giudizio, non un vizio procedurale, e pertanto esorbita dall’ambito del richiamato art. 70, comma 10.
Il Fatto
A seguito della pronuncia n. 3907/2019 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, favorevole ai contribuenti, questi ultimi proponevano ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere il pagamento di un residuo credito di euro 36,26, vantato nei confronti della Camera di Commercio di Roma a titolo di spese giudiziali successive alla sentenza, quali copia e notifica della sentenza e notifica dell’intimazione di pagamento.
Il giudice dell’ottemperanza, con sentenza n. 2310/2020, respingeva il ricorso. Contro tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, mentre la Camera di Commercio restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo di ricorso con cui i contribuenti censuravano la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2 d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per non aver il giudice dell’ottemperanza riconosciuto il credito di euro 36,26 a titolo di spese successive alla sentenza.
La Sezione Tributaria ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato principio per cui la cognizione della Corte di Cassazione nel giudizio di ottemperanza è limitata alla verifica della inosservanza delle norme del procedimento. Tale nozione, come precisato, comprende non solo le regole che disciplinano il giudizio di ottemperanza, ma ogni error in procedendo in cui sia potuto incorrere il giudice.
Nel caso di specie, la censura proposta non denunciava un vizio procedurale bensì un error in iudicando, relativo all’errata liquidazione degli esborsi sostenuti dai difensori nel giudizio presupposto. Si trattava, quindi, di una questione esorbitante dal perimetro delineato dall’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, con conseguente preclusione del sindacato di legittimità.
La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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